Puglia
Approvato con DM 12.09.1995 GU n. 237 - 10.10.1995 Modificato con DM 20.07.1996 GU n. 190 - 14.08.1996 Modificato con DM 13.08.1997 GU n. 210 - 09.09.1997 Modificato con DM 27.10.1998 GU n. 258 - 04.11.1998 (S.O. n. 245) Modificato con DM 25.10.2010 GU n. 264 - 11.11.2010 Modificato con DM 13.01.2011 GU n. 26 - 02.02.2011 Modificato con DM 30.11.2011 GU n. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
L'indicazione geografica tipica "Daunia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
L'indicazione geografica tipica "Daunia" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.
I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L'indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Aglianico n.; Aleatico n.; Barbera n., Bianco di Alessano b.; Biancolella b.; Bombino bianco b.; Bombino nero n.; Cabernet Franc n. Cabernet Sauvignon n.; Chardonnay b.; Coda di volpe b.; Falanghina b.; Fiano b.; Greco b.; Greco bianco b.; Incrocio Manzoni 6.0.13 b.; Lambrusco Maestri n.; Lambrusco n.; Malbech n.; Malvasia bianca b.; Malvasia nera di Brindisi n. Malvasia nera di Lecce n.; Merlot n.; Montonico b.; Moscatello selvatico b.; Moscato bianco b.; Negroamaro n.; Pampanuto b.; Petit Verdot n.; Piedirosso n.; Pinot bianco b.; Pinot grigio g.; Pinot nero n.; Primitivo n.; Refosco dal Peduncolo rosso n. ; Riesling italico b.; Riesling renano b.; Sangiovese n.; Sauvignon b.; Semillon b.; Sylvaner verde b.; Syrah n.; Trebbiano Trebbiano giallo b.; Uva di Troia n.; Verdeca b.; Verdicchio b.; Vermentino b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione diversi da quello oggetto di specificazione, per la provincia di Foggia fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito, e novello limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia tardiva.
L’indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione della dicitura “Lambrusco vinificato in bianco” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno Lambrusco Maestri.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.
La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" bianco rosso e rosato a tonnellate 26, per i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 22;
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol per i bianchi; 10,00% vol per i rosati; 10,50% vol per i rossi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Le uve destinate alla produzione di “vino di uve stramature” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Daunia" passito e uve stramature è consentito un appassimento, anche sulla pianta.
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Daunia” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall’art. 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia. E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Daunia” Bianco colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: fresco, da secco ad abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Bianco da uve stramature colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Daunia” Bianco Frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico; 5
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Daunia” Bianco Passito colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Daunia” Bianco Spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati; odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione; sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. zucchero riduttore residuo non superiore a 35,0 g/l.
“Daunia” Rosso colore: dal rosso rubino al granato; odore: gradevole,caratteristico; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Rosso da uve stramature colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; titolo alcolometrico voltimico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00 % vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Daunia” Rosso Frizzante: spuma: fine ed evanescente; colore: rosato più o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Daunia” Rosso Novello colore: rubino più o meno intenso; odore: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: da secco ad abboccato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. zuccheri riduttori residui massimi: 10,0 g/l.
“Daunia” Rosso Passito colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00 % vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1. “Daunia” Rosato colore: rosato più o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Rosato Frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: rosato più o meno tenue; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Daunia” Novello Rosato colore: rosato più o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Rosato Spumante spuma: fine e persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione; sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; zucchero riduttore residuo non superiore a 35,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Per i vini ad indicazione geografica tipica “Daunia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati all’articolo 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
All'indicazione geografica tipica "Daunia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'indicazione geografica tipica "Daunia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori rilevanti per il legame
L'area individuata nel disciplinare, corrispondente all’area occupata dagli antichi dauni, ossia la zona nord della Puglia sino al limite nord della provincia di Bari, è caratterizzata da un suolo argilloso o argilloso/limoso di colore grigio scuro o nerastro profondi almeno 1 metro e poggianti direttamente su banchi di argilla marnosa o argilla azzurra. Sono pertanto ricchi di limo o argilla in parte rigonfiabili. Possiedono una discreta dotazione dei principali elementi nutritivi ed una elevata capacità idrica a cui fa riscontro una bassa velocità di infiltrazione; trattasi pertanto di terreni con media capacità produttiva. Si alternano anche abbastanza diffusamente terreni sabbio-limosi, sabbio-argillosi e sabbio-silicei. Ma la tipologia più diffusa è quella derivata da calcari mesozoici e poggianti su di essi compatti e che costituiscono la quasi totalità del promontorio garganico e della provincia della BAT. Da un punto di vista orografico, l'areale in oggetto, è ripartito tra una parvenza di montagna nel nord/ovest della Daunia al confine col Molise e nella presenza di una notevole estensione di pianura inasprita da una zona collinare formata dal compatto altopiano delle Murge. L'area di nostra competenza è una regione a clima spiccatamente mediterraneo e cioè caldo-asciutto con inverni dolci, primavere corte, estati calde e lunghe, autunni miti e piovosi. L'areale si estende tra la cornice montuosa Dauna, la Murgia nord barese, il tavoliere e le pendici del Gargano, il mese più caldo è prevalentemente agosto rispetto a luglio, il più freddo è prevalentemente gennaio. Le zone più fredde sono quelle condizionate dal fattore altitudine ossia l'Appennino Dauno ed il Gargano; la “Puglia Piana” che si estende dal tavoliere sino alla piana di Barletta e Trinitapoli, registra forti estremi termici indotti dal contrasto dei diversi fattori sia climatici sia orografici.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione contribuiscono ad ottenere il vino IGT DAUNIA. La storia del territorio del nero di Troia segue pedissequamente l’evoluzione dei dauni. I primissimi abitanti stabili provengono dalle zone sub-costiere, ricacciati verso l'interno dalle continue invasioni dei popoli balcanici. Gli insediamenti in questo periodo sono prevalentemente in grotta; l'economia è di tipo agro-pastorale. Questo sistema senza interruzioni intorno all'VIII secolo A.C. in cui stanziano nel territorio i Dauni e i Peuceti, popolazione di provenienza illirica. Benché la tradizione considerasse l'Ofanto come il naturale confine tra la Daunia e la Peucetia, i centri antichi situati a sud del fiume, tra Canosa e Barletta, rivendicano l'appartenenza alla Daunia. Durante il MEDIOEVO la coltura della vite scomparve dalla daunia agricola. Nell'Era Moderna invece, in Capitanata nel 1850 due gloriose famiglie cerignolane i Pavoncelli e La Rochefocauld impiantarono circa 60 ettari a Nero di Troia allevandolo ad alberello basso; nel giro di pochi anni gli Ha coltivati a Nero di Troia, diventarono 2500. Quello dell’uva di Troia è uno dei vitigni più antichi e caratteristici della Puglia centro-settentrionale, ma le sue origini sono incerte: sono tante le leggende che militano intorno. Riguardo al suo nome si sono fatte avanti tre ipotesi: la prima ha uno scenario “epico”, in quanto si considera l’Uva di Troia originaria proprio della storica città del’Asia minore di Troia descritta da Omero nei suoi racconti epici. Leggenda vuole che il vitigno sia arrivato in Italia meridionale, e precisamente lungo le coste pugliesi, tramite i colonizzatori greci più di duemila anni fa. Altra ipotesi, meno suggestiva, indica la cittadina albanese Cruja come origine dell’Uva di Troia; mentre più veritiera rimane la tesi che indica il vitigno, originario proprio del territorio limitrofo alla città pugliese di Troia. Tra tutte, la teoria più affascinante rimane sicuramente quella legata alla leggenda dell’eroe greco Diomede: questi, terminata la guerra di Troia, navigò fino a risalire il fiume Ofanto portando con se tralci di vite della sua terra che piantati, dettero appunto origine all’Uva di Troia. Del grande valore storico di queste piantagioni fanno fede le diverse citazioni che rimandano a Federico II di Svevia, il quale amava degustare il “corposo vino di Troia”, ed ai marchesi D'Avalos che, acquistata la città nel 1533, e notata l'assoluta qualità ed attitudine dei terreni circostanti, incrementarono notevolmente le coltivazioni di quest’uva. In realtà, in epoca federiciana, l’esteso territorio di produzione del vitigno era ricompreso sotto un unico regno: da ciò deriva il grande legame che unisce le varie aree, i loro innumerevoli scambi economici e culturali che giustificano appunto la diffusione della produzione su terreni che comprendono un’area molto più ampia della sola provincia di Foggia.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
L’IGT “DAUNIA”, come regolamentato dal presente disciplinare di produzione, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni. Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Da un punto di vista orografico, l'areale in oggetto, è ripartito tra una parvenza di montagna nel nord/ovest della Daunia al confine col Molise e nella presenza di una notevole estensione di pianura inasprita da una zona collinare formata dal compatto altopiano delle Murge. L'area di nostra competenza è una regione a clima spiccatamente mediterraneo e cioè caldo-asciutto con inverni dolci, primavere corte, estati calde e lunghe, autunni miti e piovosi. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino IGT “Daunia” Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella, 42 – 00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a). In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).
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