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Il nuovo Regolamento 625/2017 per il controllo sugli alimenti

24 Aprile 2017
Il nuovo Regolamento 625/2017 per il controllo sugli alimenti
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Prima parte

Se ne parlava, com’è noto, da tempo; ma con un tempismo inatteso è stato emanato da qualche giorno il Reg. UE n. 625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Cosa riguarda il Regolamento UE n.625

Il regolamento UE 625/2017 è entrato in vigore ad aprile 2017 e si applicherà dal 14 dicembre 2019.
Tale regolamento concerne i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’UE o anche dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’UE nei seguenti settori relativi a:

  1. gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
  2. l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  3. i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
  4. le prescrizioni in materia di salute animale;
  5. la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  6. le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  7. le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  8. le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
  9. la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
  10. l’uso e l’etichettatura di DOP, IGP e STG.

Le nuove modalità del controllo sugli alimenti

Il provvedimento in esame sostituisce il Reg. Ce n. 882/04 e nasce per razionalizzare e semplificare il quadro normativo globale sui controlli; al contempo, per stabilire un quadro armonizzato a livello UE per l’organizzazione di controlli e attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare.

Regolamento EU n.625: Etichettatura Dop, IGP, STG e BIO
Regolamento EU n.625: etichettatura DOP, IGP, STG e BIO

Fin dalle premesse al nuovo regolamento emerge a chiare lettere la volontà del Legislatore europeo di voler garantire in tutti i Paesi membri non solo controlli omogenei, ma anche affidati a criteri di imparzialità e professionalità.

Le autorità competenti, inoltre, sono tenute a garantire “la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali”. Difatti, la corretta applicazione ed esecuzione della nuova normativa richiedono una conoscenza adeguata da parte del personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, nell’auspicio che essi ricevano a livello di Paesi membri una regolare formazione sulla legislazione applicabile, “conformemente al suo ambito di competenza professionale, oltre che in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento”.

I controlli previsti dal Regolamento UE n.625

Con riguardo agli aspetti operativi, il Reg. Ue n. 625/2017 prevede che le autorità competenti effettuino controlli ufficiali “a intervalli regolari”, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, “in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione”. La frequenza dei controlli ufficiali, invero, dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti nazionali “tenendo conto della necessità che l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni”, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell’UE che ricadono nell’oggetto della vigilanza.

Un controllo ufficiale in un magazzino di carni
Un controllo ufficiale in un magazzino di carni

Al fine di salvaguardare l’efficacia dei controlli ufficiali in sede di verifica della conformità, il nuovo regolamento, in linea con quanto previsto dal vecchio Reg. Ce n. 852/04, prevede che “non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli, a meno che ciò sia assolutamente necessario ai fini dell’esecuzione dei controlli”. Tale ultima situazione potrebbe tuttavia realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui i controlli ufficiali siano eseguiti nei macelli durante le attività di macellazione e necessitino della presenza continua o periodica del personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore. O anche nel caso in cui la stessa natura delle attività ufficiali di controllo lo richieda, come può avvenire relativamente alle attività di audit.

L’audit, ai sensi dell’art. 3 n. 30 del Reg. Ue n. 625/2017, è un “esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi”.

Diritto per gli operatori a una controperizia

Per esigenze evidentemente garantistiche e per assicurare un più equilibrato diritto di difesa degli operatori, il nuovo provvedimento prescrive che, in caso di campionamento, analisi, prove o diagnosi cui sono sottoposti animali o merci, nel contesto di controlli ufficiali tali operatori dovrebbero avere diritto a una controperizia a loro spese.

Tale diritto, secondo quanto emerge dalle premesse al provvedimento europeo, dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un “esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”. Ciò si verificherebbe ad esempio quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l’animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua per valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena o, a seconda del caso, eseguire analisi microbiologiche.

Analisi in laboratorio degli alimenti
Analisi degli alimenti in laboratorio

In sintesi: ai sensi dell’art. 35 del Reg. n. 625/2017 è normato espressamente l’istituto procedimentale della controperizia, quale vero e proprio “diritto”. Per gli effetti, nel caso sia “opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile”, l’autorità competente, come previsto dall’art. 35 lett. a), su richiesta dell’operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia.

In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale. Se tuttavia non è possibile prelevare una quantità sufficiente come previsto dall’art. 35, lett. a), se ne informa prontamente l’interessato.

Va tuttavia specificato che la richiesta di una controperizia da parte dell’operatore “non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente”, in conformità del presente regolamento e agli ambiti applicativi del medesimo.

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