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Il “nuovo” controllo ufficiale sugli alimenti

05 Giugno 2017
Il “nuovo” controllo ufficiale sugli alimenti
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Leggi la prima parte di questo articolo: “Il nuovo Regolamento 625/2017 per il controllo sugli alimenti

Dopo aver affrontato i profili generali del Reg. UE n. 625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti, passiamo ora a inquadrare alcuni profili operativi del provvedimento, che si applicherà dal 14 dicembre 2019, ma sta già provocando vivo fermento sia tra gli operatori del settore che tra gli organi di controllo.

Il monitoraggio sulla filiera agroalimentare

La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’UE in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare che le pertinenti prescrizioni siano effettivamente rispettate. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali in base al rischio (art. 3 reg. Ce n. 178/02) e con frequenza adeguata, in considerazione:

  1. dei rischi identificati associati:
    1. ad animali e merci;
    2. alle attività sotto il controllo degli operatori;
    3. al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
    4. all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;
  2. di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;
  3. dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa alimentare;
  4. dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla food law;
  5. di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale difformità alla normativa.

Campioni di cereali a controllo qualità
Campioni di cereali a controllo qualità

Il “blocco ufficiale” di animali e merci

Quale strumento operativo, così come già previsto al reg CE n. 882/04, si riafferma quello del «blocco ufficiale». Nel reg. UE n. 625/2017 esso è inquadrato con evidente rilevanza, quale procedura mediante la quale “le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti”.

 Allevamento bovino
Allevamento bovino

Lo strumento, a nostro avviso, è molto importante con riguardo all’ingresso di derrate alimentari di provenienza extra-UE e per questo molto utile nelle fasi del controllo ufficiale frontaliero.

Il blocco ufficiale non può essere considerato un vero e proprio sequestro, trattandosi di un’attività cautelare avente natura temporanea, propedeutica anche all’adozione di successivi provvedimenti vincolanti (quali appunto il sequestro amministrativo o penale). Non può escludersi, infatti, che al blocco possa seguire una mera valutazione in loco di eventuali e fondate “criticità”, che necessitano di un approfondimento documentale o analitico indifferibile.

Quando si attua il “blocco ufficiale”

L’art. 65 del reg. UE n. 625/2017 prevede l’adozione del blocco ufficiale nei casi di “sospetta non conformità”, determinanti un’immediata “intensificazione dei controlli ufficiali”. In questo caso le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per confermare il sospetto o dimostrarne l’eventuale infondatezza; nel primo caso, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’UE su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci:

  1. animali;
  2. prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale;
  3. piante, prodotti vegetali e altri oggetti (artt. 72, parag. 1, e 74, parag. 1, reg. UE 2016/2031;
  4. merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione ha deciso, mediante atti di esecuzione che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa alimentare;
  5. animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’art. 53 del reg. CE n. 178/2002, in funzione della gravità della situazione, che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’UE, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;
  6. animali e merci in relazione alla cui entrata nell’UE sono state stabilite condizioni o misure che impongono di accertare, all’entrata degli animali o delle merci nell’Unione, la conformità a tali condizioni o misure.

Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore responsabile della partita o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la normativa sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, ove opportuno, e in aggiunta alle misure di cui all’art. 66, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego. Il che significa l’attivazione di procedimenti sanzionatori amministrativi (in base alla L. n. 689/81) o - nei casi più gravi - di natura penale (configurandosi nella specie una “notizia di reato”).

Partite di animali o merci non conformi

L’art. 66 del reg. UE n. 625/2017 stabilisce “misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione”, sottolineando che le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partita di animali o merci che entra nell’UE che sia non conforme alla normativa alimentare, e ne rifiutano l’ingresso nell’UE. Per “partita”, il provvedimento intende “un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo”.

 Uova non conformi
Uova non conformi

Le autorità competenti devono sottoporre tali partite, a seconda dei casi, a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Se possibile, le autorità competenti tengono anche conto dell’interesse di fornire cure particolari per quanto riguarda tipologie specifiche di merci.

Le azioni da adottare su partite di animali o merci non conformi

L’autorità competente, per quanto riguarda le partite di prodotto suddette, ordina senza indugio all’operatore responsabile della partita di:

  1. distruggere la partita;
  2. rinviare la partita al di fuori dell’Unione; o
  3. sottoporre la partita ad un trattamento speciale o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa e, ove opportuno, di destinare la partita ad usi diversi da quelli previsti originariamente.

Prima di ordinare all’operatore di intraprendere un’azione suddetta, l’autorità competente consulta l’operatore interessato, a meno che non sia necessaria un’azione immediata al fine di rispondere a un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.

Controllo qualità di un campione di carne
Controllo qualità di un campione di carne

Laddove l’autorità competente ordini all’operatore di intraprendere una o più azioni può eccezionalmente autorizzare che l’azione sia intrapresa solo riguardo a una parte della partita, a condizione che la distruzione parziale, il rinvio, il trattamento speciale o le altre misure:

  1. siano tali da garantire la conformità;
  2. non comportino un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; e
  3. non perturbino l’esecuzione dei controlli ufficiali.

Le autorità competenti notificano immediatamente qualsiasi decisione di negare l’ingresso ad una partita:

  1. alla Commissione;
  2. alle autorità competenti degli altri Stati membri;
  3. alle autorità doganali;
  4. alle autorità competenti del paese terzo di origine;
  5. all’operatore responsabile della partita.

Animali o merci che entrano nell'UE da paesi terzi che comportano un rischio

Pomodori OGM
Pomodori OGM

L’art. 67 del reg. UE n. 625/2017 prevede altresì “misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio”. Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci comporta rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, tale partita è sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione.

Le autorità competenti trattengono la partita in questione imponendo il blocco ufficiale e, senza ritardo, ordinano che l’operatore responsabile della partita:

  1. distrugga la partita adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente e, per quanto riguarda gli animali vivi, anche in particolare le norme intese a risparmiare dolori, ansia o sofferenze evitabili; o
  2. sottopongono la partita ad un trattamento speciale.

Le misure suddette si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.

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