Le sanzioni in materia di olio d'oliva
Il Decreto Legislativo n. 103, entrato in vigore il 1° luglio 2016, disegna il quadro delle nuove sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal reg. UE n. 29/2012, sulle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, e dal reg. CEE n. 2568/91, sulle caratteristiche degli oli di oliva e di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
Il provvedimento sostituisce l’impianto delle sanzioni del D. Lgs. n. 225/ 2005 e si allinea alle modifiche apportate dalla legislazione europea nel settore oleario.
A tale atto è seguita una Circolare esplicativa del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (ICQRF), Prot. n. 773 del 20 giugno 2016. Di essa si terrà particolarmente conto nel presente contributo.
L’adeguamento ai principi della corretta informazione sull'olio
Il decreto n. 103/2016 pone particolare attenzione alla corretta comunicazione, ossia alle informazioni relative a un alimento e messe a disposizione del consumatore mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale. Questo, in linea con quanto fissato nei principi del reg. Ue n. 1169/11 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; in particolare, per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sui prodotti che consumano.
La corretta etichetta per l'olio: l'informazione sulla categoria
L’etichetta degli oli reca in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione ma non per forza in prossimità di essa, l’informazione seguente sulla categoria di olio:
- per l’olio extra vergine di oliva: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
- per l’olio di oliva vergine: “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
- per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;
- per l’olio di sansa di oliva: “olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”; oppure “olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergine) e dell'olio di sansa di oliva preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'art. 3 del reg. (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.600 a € 9.500.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergine) e dell'olio di sansa di oliva preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'art. 3 del reg. (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000.
La Circolare dell’ICQRF precisa che la mancata o l’errata indicazione in etichetta della denominazione di vendita dell’olio costituisce violazione del reg. UE n. 1169/2011 (sanzionata, per ora e con le cautele interpretative del caso, ancora ai sensi del D. Lgs. n. 109/92).
La corretta etichetta per l'olio: la designazione dell'origine
Per “designazione dell’origine” si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa. Le designazioni dell’origine comprendono unicamente:
- nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo;
-
nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:
- “miscela di oli di oliva originari dell’UE” oppure un riferimento all’Unione;
- “miscela di oli di oliva non originari dell’UE” o un riferimento all’origine esterna all’UE;
- “miscela di oli di oliva originari dell’UE e non originari dell’Unione” oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’UE
- una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli oli extra vergini di oliva e degli oli di oliva vergini preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente dall'art. 4 del reg. UE n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.000 a € 12.000.
Come riportato nella Circolare dell’ICQRF, se l’irregolarità riscontrata riguarda una DOP/IGP si dovrà fare riferimento alle disposizioni sanzionatorie “speciali” contenute nel D. Lgs. n. 297/04.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza nell'etichetta dell'olio di oliva (composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini) e dell'olio di sansa di oliva e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonchè nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.500 a € 18.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio anche un riferimento all'UE o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare è soggetto alla sanzione amministrativa da € 600 a € 3.500.
Deve precisarsi che ai sensi dell’art. 4 co. 5 del reg. 29/2012, la designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’UE corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Se le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: “Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)”.
I più comuni illeciti sull'olio
Le più comuni fattispecie sanzionabili in materia di scorretta o ingannevole presentazione dell’origine sono accorpabili secondo la Circolare dell'ICQRF:
- Nella mancanza dell’indicazione dell’origine in etichetta e/o nei documenti commerciali;
- Nell’indicazione dell’origine in contrasto con le disposizioni dell’art. 4 del reg., anche se veritiera. Ad es., l’utilizzo delle diciture “olio italiano ottenuto con olive raccolte in Valtiberina” e “Olio della Romagna” su oli valtiberini e romagnoli è in contrasto con il citato articolo 4 del regolamento, poiché lo stesso prevede che l’indicazione dell’origine faccia riferimento esclusivamente allo Stato membro, all’Unione europea, al Paese terzo oppure a una DOP/IGP. Prima di procedere alla contestazione di un marchio che “evoca” un’origine in contrasto con l’articolo 4 del regolamento, la Circolare impone agli operatori del controllo di verificare se il marchio (o segni distintivi) sia stato registrato in Italia entro il 31 dicembre 1998 oppure come marchio comunitario entro il 31 maggio 2002. In questi casi, infatti, la registrazione entro le predette date esclude, secondo l’interpretazione dell’ICQRF, “la sanzionabilità dell’evocazione”;
- Riportare segni, figure o illustrazioni in sostituzione della indicazione dell’origine, anche se veritieri, ad esempio la raffigurazione dell’UE in luogo delle specifiche diciture previste per un olio di origine comunitaria, oppure la raffigurazione della bandiera spagnola in luogo di una dicitura che faccia esplicito riferimento alla Spagna (es. “prodotto in Spagna”, “origine: Spagna”, “Olio spagnolo”, etc.);
- Riportare segni, figure o illustrazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.
- Evocazione di un’origine geografica dell’olio diversa dall’origine dell’olio stesso, anche se l’olio è correttamente etichettato. Sul punto, l’atto esplicativo dell’ICQRF precisa che si tratta di una sanzione specifica sul fenomeno illecito dell’italian sounding, anche nel caso che “vi siano sulla confezione dei segni richiamanti un’origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta”.
Le indicazioni facoltative per l'olio
Il regolamento consente determinate indicazioni facoltative con i seguenti vincoli generali:
- l’indicazione “prima spremitura a freddo” è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
- l’indicazione “estratto a freddo” è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
- le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini dell’all. XII, punto 3.3, del reg. CEE n. 2568/91 possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’all. XII del reg. CEE n. 2568/91;
- l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, in base al reg. CE n. 2568/91.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'art. 5 del reg. (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti o senza averne titolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 3.500 a € 18.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme dall'art. 5 (reg. UE n. 29/2012) o le riporta senza aver provveduto a effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni, o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante secondo i casi l'effettuazione dell'esame organolettico o chimico è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000.
La leggibilità e il raggruppamento delle informazioni obbligatorie per gli oli
E’ premessa che l’art. 13 del reg. UE n.1169/11 fissa il principio per cui le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. La buona leggibilità, secondo il regolamento, è infatti un elemento importante per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta possa influenzare al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.
Nel caso degli oli, il decreto n. 103/2016 stabilisce che chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine, nell'etichettatura dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) o dell'olio di sansa di oliva preimballati, in difformità dell'art. 4-ter del reg. (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.500.
Come precisato nella Circolare ICQRF in questo caso si sanziona il mancato rispetto dell’obbligo di raggruppare, nel campo visivo principale degli imballaggi, la denominazione di vendita e, quando obbligatoria l'origine nonché il mancato rispetto dell’obbligo di riportare le citate indicazioni integralmente e in un corpo di testo omogeneo.
Nell’atto esplicativo dell’ICQRF sono anche riportati esempi di possibili illeciti:
- denominazione di vendita e origine riportate solo nella retro etichetta;
- denominazione di vendita riportata nel campo visivo principale e origine riportata solo nella retro etichetta;
- denominazione di vendita costituita da caratteri che non hanno le stesse dimensioni;
- origine costituita da caratteri che non hanno le stesse dimensioni;
- origine non riportata per esteso (es. “ITA” per Italia; "ES" per Spagna).
Gli imballaggi e le confezioni per l'olio
L’art. 2 del reg. n. 29/2012 dispone che gli oli in esame sono presentati al consumatore preimballati in imballaggi della capacità massima di 5 litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione, con un’etichetta conforme agli artt. da 3 a 6. In materia, deve altresì evidenziarsi che la legge n. 9/2013, norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini - all’art. 7 co. 2 dispone che gli oli di oliva vergini somministrati in confezioni nei pubblici esercizi, ad eccezione degli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere dotati di un dispositivo “antirabbocco”.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) o olio di sansa di oliva preimballato in recipienti di capacità non conforme all'art. 2 del reg. n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, superiore a 25 litri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150 a € 600.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) o olio di sansa di oliva preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'art. 2 del reg. n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 800 a € 4.800.
Il registro sul Portale dell'Olio di Oliva
Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro nell’ambito del “Portale dell’Olio d’Oliva” di cui al SIAN è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000.
Si applica invece la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.200 a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del SIAN (annotazioni non effettuate, tardive o inesatte). Tuttavia, in caso di reiterazione della violazione per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a 6 mesi.
L’identificazione delle partite di olio
E’ soggetto alla sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000 chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli artt. 4 e, se utilizzate, 5, lett. a), b) ed e), del reg. UE n. 29/2012, nonchè privi:
- di un codice identificativo;
- della indicazione della capacità totale;
- di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.
Alla stessa sanzione è soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli artt. 4 e, se utilizzate, 5 del reg. (UE) n. 29/2012.
La Circolare dell’ICQRF specifica che i recipienti di stoccaggio mobili di capacità contenuta, (i c.d. “cisternini”, es. bidoni, giare, piccole cisterne mobili ecc.), possono essere sprovvisti di un dispositivo di misurazione della quantità a condizione che gli organi di controllo possano comunque verificare l’esatto quantitativo di olio in essi contenuto tramite, ad esempio, bilance, aste graduate mobili, ecc. messe a disposizione dall’operatore.
Le sanzioni per piccoli e grandi quantitativi
Le sanzioni previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto n. 103/2016 sono:
- dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 Kg. di olive;
- raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 Kg. di olive.
L'importo di tali sanzioni (ridotte) tuttavia non può essere inferiore a € 150. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.
Le sanzioni amministrative e i reati sull'olio
Premettendo che sulla materia insiste anche la legge del 14 gennaio 2013, n. 9, che stabilisce norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, sulla quale torneremo in uno specifico contributo, il decreto n. 103/2016 prevede per le sue violazioni generalmente sanzioni amministrative pecuniarie; ciò significa che, come per tutte le violazioni alle norme in materia agroalimentare, è potenzialmente applicabile la diffida (ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 91/2014). Tale istituto, invero, è subordinato alla presenza di alcuni presupposti, ossia che si tratti di una violazione accertata per la prima volta; che sia un illecito riparabile con un’azione mirata di regolarizzazione della trasgressione; infine, che si verta in un caso in cui sia disposta solo la sanzione amministrativa pecuniaria.
Accanto al quadro amministrativo, va considerato che nel decreto è prevista più volte la clausola di salvezza penale “salvo che il fatto costituisce reato”, il che impone all’accertatore un’attenta qualificazione dell’illecito non solo dal punto di vista oggettivo e della gravità intrinseca del fatto, ma anche da quello soggettivo, ossia della presenza del dolo a carico dell’operatore infedele. La possibile rilevanza penale della trasgressione comporta che l’attività di verifica della Polizia Giudiziaria passerà al vaglio del Pubblico Ministero, nell’ambito di un procedimento per le indagini preliminari avviato, ad es., per frodi alimentari (artt. 515, 516 o anche 517 c.p.).
L’Autorità competente
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale Autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto n. 103/2016, prevedendo modalità organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione.
Il procedimento sanzionatorio amministrativo sarà regolato dalle disposizioni di cui alla L. n. 689/81 e succ. modd.; in caso di un reato che si colleghi alla materia in esame dovranno invece richiamarsi le generali norme sulla competenza accertativa e, al contempo, quelle applicative del codice di procedura penale.
Si ringrazia Francesco Aversano www.avvocatoaversano.it
Per approfondimenti scrivere a info@avvocatoaversano.it
Ti è piaciuto questo articolo? Votalo!
Se l'articolo ti è piaciuto, metti le 5 stelline!
Altri articoli simili a "Le sanzioni in materia di olio d'oliva"
Etichettatura dell'olio: ecco quello che devi sapere
24 Maggio 2016Come scegliere l'olio leggendo l'etichetta
13 Settembre 2016Le frodi più comuni nel mercato dell'olio di oliva
20 Maggio 2016Classificazione dell'olio di oliva
23 Maggio 2016