Come scegliere l'olio leggendo l'etichetta
Le informazioni contenute all'interno di un'etichetta rappresentano la fonte più affidabile per permettere al consumatore di orientarsi in maniera consapevole e scegliere l'olio. A dimostrazione di ciò, è stato emanato appositamente un nuovo decreto (n.103/2016), entrato in vigore il 1° luglio 2016, che disegna un nuovo quadro di sanzioni per le violazioni delle norme sul commercio dell’olio d’oliva. L'obiettivo è quello di tutelare la salute e il diritto all'informazione dei consumatori, facendo si che ogni prodotto abbia la sua carta d'identità, contentente tutte le informazioni inerenti alla provenienza, alle modalità di lavorazione e alla qualità.
Etichetta e categoria dell'olio
Una delle informazioni che obbligatoriamente va trascritta in evidenza sulle etichette è quella relativa alla categoria dell'olio. Sapere che categoria di olio si acquista è molto importante per chiarire agli occhi del consumatore, oltre al sapore, la tipologia di lavorazione e degli ingredienti del prodotto in questione. Ecco qui elencate le tipologie di olio che si possono trovare sulle etichette:
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per l’olio extra vergine di oliva: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
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per l’olio di oliva vergine: “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
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per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;
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per l’olio di sansa di oliva: “olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”; oppure “olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”.
Denominazione di origine dell'olio dall'etichetta
La denominazione di origine indica una località geografica di provenienza ed è presente sull’etichetta del prodotto. E' giusto che il consumatore sappia da dove viene il prodotto che acquista e in quali territori è passato per la lavorazione. Tali denominazioni includono esclusivamente un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo, nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo. Nel caso in cui invece la miscela di oli di oliva fosse originaria di più di uno Stato membro o paese terzo, si troverà una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:
- “miscela di oli di oliva originari dell’UE” oppure un riferimento all’Unione;
- “miscela di oli di oliva non originari dell’UE” o un riferimento all’origine esterna all’UE;
- “miscela di oli di oliva originari dell’UE e non originari dell’Unione” oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’UE
Deve precisarsi che ai sensi dell’art. 4 co. 5 del reg. 29/2012, la denominazione di origine corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Qualora invece le olive fossero state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio, la denominazione di origine recherebbe la dicitura seguente: “Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)”.
Indicazioni facoltative riportate sull'etichetta dell'olio
Inoltre per i consumatori più scrupolosi e desiderosi di conoscere il prodotto il più possibile, il regolamento che fa riferimento alle etichette consente ai produttori di inserire alcune indicazioni facoltative. Tali indicazioni però non devono essere un pretesto o un mezzo per poter creare confusione nella mente del consumatore e quindi devono necessariamente rispettare i seguenti vincoli:
- l’indicazione “prima spremitura a freddo” è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
- l’indicazione “estratto a freddo” è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
- le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini;
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l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto.
Leggibilità e informazioni obbligatorie sull'olio
L’art. 13 del reg. UE n.1169/11 fissa un principio secondo cui le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in un punto evidente in modo tale che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
Esse non devono essere assolutamente nascoste, oscurate o separate in alcun modo da altre indicazioni scritte o grafiche. La buona leggibilità, secondo il regolamento, è infatti un elemento importante per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta possa possa essere correttamente recepita dai consumatori. Inoltre, le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.
Denominazione di vendita sull'etichetta dell'olio
Come precisa la Circolare ICQRF è obbligatorio raggruppare, nel campo visivo principale degli imballaggi, la denominazione di vendita, rispettando anche qui dei canoni molto precisi di trascrizione:
- non riportare la denominazione di vendita solo nella retro etichetta;
- utilizzare delle dimensioni di carattere omogenee;
- riportare l'origine per esteso.
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