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In aiuto ai produttori: rispondiamo ad un quesito sul Ciauscolo IGP

24 Giugno 2016
In aiuto ai produttori: rispondiamo ad un quesito sul Ciauscolo IGP
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Una ditta produttrice di “Ciauscolo” IGP ci ha segnalato che alcune associazioni di categoria ed Enti starebbero tentando di ottenere il riconoscimento della DOP “Ciauscolo maceratese”. Nello specifico ci sono stati posti i seguenti quesiti:

  1. È consentito presentare la suddetta istanza di riconoscimento in presenza della IGP “Ciauscolo“ già iscritta nel registro comunitario?
  2. Il Ministero può dar seguito alla richiesta della DOP “Ciauscolo maceratese “?
  3. Può la Regione presentare la suddetta istanza?

Benchè Hello Taste sia dedicato essenzialmente a vino, olio e birra, riteniamo doveroso fornire risposte chiare a tutti i quesiti relativi all’agroalimentare italiano, in linea con la mission che ci siamo dati: fornire formazione ed informazione.

Prima di rispondere ai tre quesiti postici sul Ciauscolo, appare opportuno fare un rapido excursus normativo e ripercorrere le tappe della procedura che ha condotto al riconoscimento comunitario della IGP. L’articolo 4 del Regolamento (UE) 1151/2012 individua tra gli obiettivi del regime delle DOP e delle IGP quello di garantire una protezione uniforme dei nomi registrati in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione. Pertanto, a seguito del riconoscimento IGP, il nome “Ciauscolo“ è “blindato“ ed è protetto sull’intero territorio comunitario.

Di più: la registrazione della IGP “Ciauscolo“ è stata richiesta ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento ( CE ) 510/2006 che consentiva la registrazione di denominazioni tradizionali, anche non accompagnate da un nome geografico, purchè rispondenti a tutti i requisiti enucleati nel medesimo art. 2. Per essere più espliciti, mentre ad esempio “prosciutto“ è un nome generico e pertanto è stato possibile utilizzarlo per diverse denominazioni, registrando “Prosciutto di Parma“, “Prosciutto Toscano“ ,“Prosciutto di Modena“ ed altri ancora, non sarebbe possibile utilizzare il nome “Ciauscolo” in un’altra denominazione, anche se accompagnato da una qualificazione geografica.

In sintesi il nome “Ciauscolo“ non è generico, né potrà mai diventarlo, perché lo vieta l’art. 10, comma 2 del Regolamento (UE ) 1151/2012.

L’unica soluzione per poter registrare la DOP sarebbe pertanto quella di chiedere preventivamente la cancellazione dell’IGP.

Ma è chiaro che la cancellazione dell’IGP lederebbe gravemente i diritti dei produttori dell’IGP stessa per il seguente motivo: la zona di produzione della materia prima di una DOP deve necessariamente coincidere con quella di trasformazione, mentre nella zona delimitata dal disciplinare ed alla quale è tradizionalmente legata la produzione del Ciauscolo non vi è autosufficienza della materia prima. Pertanto i suini utilizzati per la produzione dell’IGP da sempre provengono da un territorio molto più ampio ed il disciplinare ha legittimamente fotografato tale situazione. Appare pertanto di lapalissiana evidenza che, non sussistendo i requisiti per usufruire della deroga di cui all’art.5, comma3 lettera d) del Regolamento Comunitario (deroga che a suo tempo è stato invece possibile applicare ad altri prodotti come il prosciutto di Parma), per ottenere una DOP sarebbe necessario ampliare la zona di produzione a tutto vantaggio di soggetti che non hanno tradizionalmente prodotto Ciauscolo e con danno enorme per i produttori dell’attuale IGP.

Di più: la richiesta di cancellazione dell’IGP sarebbe del tutto illegittima in quanto non ricorrono le condizioni di cui all’art. 54 del già citato Regolamento ( UE) 1151/2012.

Ciauscolo IGP
Il ciauscolo IGP

Inoltre, avendo seguito personalmente, quale Direttore Generale pro tempore della Qualità del MIPAAF, l’iter di valutazione nazionale che ha condotto alla registrazione della IGP fino ad oltre l'invio dell’istanza ai Servizi Comunitari, posso affermare senza tema di smentita che la zona di produzione così come delimitata e tutti gli elementi contenuti nel disciplinare sono stati attentamente valutati e riflettono la realtà.

D’altra parte soggetti che avessero potuto vantare diritti, avrebbero avuto mille occasioni per far valere le loro ragioni poiché l’iter di riconoscimento si è svolto in maniera assolutamente trasparente:

  • In data 24 febbraio 2006 si è tenuta ad Ancona la riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti;
  • Nella G.U. n.64 del 13 marzo 2006 è stata pubblicata la proposta di riconoscimento, avverso la quale chiunque avesse visto lesi i suoi diritti avrebbe potuto proporre opposizione;
  • Con D.M. 21 novembre 2006, n.66777, anch’esso pubblicato in G.U., è stata concessa, dopo l’invio del dossier alla Commissione U.E., la tutela transitoria a livello nazionale dell’IGP “Ciauscolo “;
  • Con Regolamento (CE) n.729 del 10 agosto 2009, l’ Unione Europea ha iscritto nel registro delle denominazioni l’ IGP “Ciauscolo“;
  • Per conoscenza erga omnes, come da procedura consolidata, è stato pubblicato nella G.U. dell’undici settembre 2009 il disciplinare dell’IGP registrato dall’U.E.

Ciò premesso, si forniscono sintetiche risposte ai 3 quesiti postici:

  1. Come è stato ampiamente illustrato, non è consentito presentare istanza di riconoscimento per il “Ciauscolo maceratese“ in presenza della IGP “Ciauscolo“, già registrata da ormai sette anni. Provocatoriamente, perché non chiedere anche una DOP della “Bresaola della Valtellina“ IGP o dello “Speck dell’Alto Adige“ IGP?
     
  2. E’ evidente che il Ministero non può né avrebbe motivo di portare avanti la richiesta della DOP. Peraltro lo stesso Ministero, dopo il riconoscimento comunitario, con l’obiettivo di tutelare l’IGP “Ciauscolo” anche fuori dal territorio U.E., in data 8 febbraio 2010 ha depositato la richiesta di registrazione del “Ciauscolo” come marchio collettivo, marchio registrato dall’Ufficio Marchi e Brevetti il 29 novembre 2010 al n. 0001379073. Quindi, portando avanti la richiesta della DOP, si lederebbe contemporaneamente il diritto di proprietà intellettuale derivante dall’IGP e quello derivante dal marchio collettivo.
     
  3. La Regione non è legittimata a presentare istanza di riconoscimento, in quanto tale potestà è riservata esclusivamente ai “gruppi dei produttori “ sia dalla normativa comunitaria ( art.8 del Reg. ( UE) 1151/2012 ) che da quella nazionale ( art.4 del D.M. 14 ottobre 2013 ). Peraltro si ritiene che la Regione Marche, che pure si è spesa accanto al Ministero per ottenere il riconoscimento dell’IGP, non abbia alcun interesse a ledere i diritti degli attuali produttori per i quali anzi si è battuta.

Alla luce delle suesposte considerazioni è innegabile che sussistano motivi di legittimità e di coerenza, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa che fanno ritenere assolutamente improponibile la richiesta di registrazione della DOP ciauscolo o ciauscolo maceratese.

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