Emilia-Romagna
Approvato con DM 05.08.1997 G.U. 204 - 02.09.1997 Modificato con DM 21.07.2010 G.U. 182 - 06.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA"accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso o rosato, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Bervedino, Fortana, Marsanne, Moscato e Trebbiano e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini a indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano Romagnolo per almeno il 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare fino ad un massimo del 40%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera e Bonarda per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare fino ad un massimo del 30%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Barbera e Fortana per almeno il 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da 2
vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare fino ad massimo del 40%.
La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui all'art. 1, e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Il vino ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" moscato può essere prodotto anche nella tipologia passito. Per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", tipologia frizzante, e' vietata la gassificazione artificiale.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara. Tale zona di produzione e' delimitata dal seguente perimetro: partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza dell'incrocio del ponte della S.S. n. 9 Via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca. Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza con quella di Pavia a quota 1.000, a nord di Cima delle Scalette. Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m. in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la mulattiera quote 756 -708, località Torrazza, Cà dei Follini quota 510 indi con la strada a stretto transito per Cà Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Cà Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Cà Aie di Sotto segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Cà Pozzo. Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano; C. Saliceto, Casa Casoni, e con la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bole', C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E. sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, con la deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago, e indi per strada a stretto transito sino in località C. Carre' quota 446 dove per breve tratto si segue il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bulla fra le località Pradello e Cà del Bulla, quindi da Costa del Bulla per la mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora,Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli indi per quota 285 e in prossimità di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Cà dei Boschi, Boccine di Sopra e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Cà del Dolce, Cà Marona. Da Cà Marona, verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota 132, C. Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro. Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto Piacentino, di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la S.S. n. 9 dell'Emilia, segue la S.S. verso est fino al confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si e' partiti.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art.2, devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: "Terre di Veleja" Bianco 10,0% vol. "Terre di Veleja" Rosso 10,5% vol. "Terre di Veleja" Rosato 10,0% vol. "Terre di Veleja" Berverdino 9,5% vol. "Terre di Veleja" Trebbiano 9,5% vol. "Terre di Veleja" Marsanne 10,0% vol. "Terre di Veleja" Moscato 9,5% vol. "Terre di Veleja" Fortana 9,5% vol. Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica "Terre di Veleja" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del "TERRE DI VELEJA" Moscato passito che non deve essere superiore al 60%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche :
"Terre di Veleja” bianco: colore: giallo paglierino odore : delicato, caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” bianco frizzante: colore: giallo paglierino odore: delicato, caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” Rosso: colore: rosso più o meno intenso odore : caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
"Terre di Veleja” rosso frizzante: colore: rosso più o meno intenso odore : caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
"Terre di Veleja” Rosato: colore: rosato più o meno intenso odore : delicato, caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Terre di Veleja” Rosato frizzante: colore: rosato più o meno intenso odore : delicato, caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Terre di Veleja” Bervedino: colore: giallo paglierino odore : caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 10 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” Bervedino frizzante: colore: giallo paglierino odore : caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” Moscato: colore: giallo paglierino o dorato odore : fruttato, delicato caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 10 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” Moscato frizzante: colore: giallo paglierino o dorato odore : fruttato, delicato caratteristico sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” moscato passito bianco: colore: giallo paglierino o dorato odore : caratteristico, intenso sapore: secco, abboccato, amabile, dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Il vino " TERRE DI VELEJA" Moscato passito deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30 g/l.
"Terre di Veleja” Fortana: colore: rosso più o meno inetnso odore : caratteristico, vinoso sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 10 % vol acidità totale minima:4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Terre di Veleja” Fortana frizzante: colore: rosso più o meno inetnso odore : caratteristico, vinoso sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Terre di Veleja” Trebbiano: colore: giallo paglierino odore : delicato, caratteristico, fruttato sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 10 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” Trebbiano frizzante: colore: giallo paglierino odore : delicato, caratteristico, fruttato sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” Marsanne: colore: giallo paglierino odore : delicato, caratteristico, sapore: secco, abboccato, amabile, dolce titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5 % vol acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Terre di Veleja” Marsanne frizzante: colore: giallo paglierino odore : delicato, caratteristico, sapore: secco, abboccato, amabile, dolce Spuma evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Alla indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Tutti i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" tipologia frizzante possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del dlgs 8 aprile 2010, n. 61 , l'indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
A) informazioni sulla zona geografica
1) fattori naturali rilevanti per il legame
Vocazionalità ambiente e terreno La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 3 del disciplinare rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara. Per Piacenza, tradizione enologica e priorità nella cura del vigneto sono due pilastri su cui si fonde la conoscenza e l’immagine dei vini Doc “Colli Piacentini”. Da qui il grande impegno dei viticoltori, delle proprie associazioni e degli istituti di ricerca verso studi sulla vocazionalità territoriale alla viticoltura e al vitigno e sul miglioramento delle tecniche e delle operazioni di elaborazione e vinificazioni dei vini. Significative le ricerche svolte dall’Istituto di Viticoltura dell’Università Sacro Cuore di Piacenza dal 1988 al 1991 e dal Consorzio di Tutela in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole dal 1993 al 1995. I metodi di indagine utilizzata presentano degli aspetti innovativi che si basano sull’elevato grado di interdisciplina dello studio dell’interazione <
Nessuna frase di carattere sembra essere stata scritta proprio per la vitivinicoltura piacentina come <
Tra il IV e il II sec. a.C. popolazioni galliche scesero in pianura padana (Gallia Cisalpina) e vi portarono le loro conoscenze vitivinicole, compreso un nuovo modo di conservare il vino e trasportarlo: la botte di legno assai più forte e robusta della terracotta. Famoso nel mondo è il Fegato Etrusco: ritrovato nel 1877 a Settima di Gossolengo, datato II sec. a.C., è un reperto bronzeo che riproduce l’organo anatomico di un bovino e presenta diverse iscrizioni fra cui quella del dio Fufluns, cioè un’ aruspice di abbondanza e di protezione, sia enoica che salutare. Gli etruschi erano colti, di carattere mite, il vino nei banchetti, rappresentava un elemento di amicizia e di convivialità, di uso parco non smodato: l’etrusco Saserna, il più noto agricoltore in terra piacentina, nel II sec. a.C. racconta che alla sua tavola si beveva il <
Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella, 42 – 00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a). In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).
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