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San Gimignano DOC

Regioni interessate

Toscana

Disciplinare di produzione dei vini a DOC “San Gimignano”

Approvato con DM 08.08.1996

Modificato con DM 07.08.2003
Modificato con DM 21.03.2006
Modificato con DM 27.04.2006
Modificato con DM 13.07.2011
GU 198 - 24.08.1996
GU 194 –22.08.2003
GU 75 – 30.03.2006
GU 106– 09.05.2006
GU 178-02.08.2011
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "San Gimignano" rosso, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Sangiovese, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Merlot, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Syrah, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Pinot nero, anche con la menzione Riserva, "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo, "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice.

Articolo 2 - Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"San Gimignano" rosso e “San Gimignano” rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Sangiovese: Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Merlot: Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Syrah: Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Pinot nero: Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo : Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.

Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

Articolo 3 - Zona di produzione uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano

Articolo 4 - Viticoltura

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.

[2] Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila. 3

[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.

[4] E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

[5] La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. minimo sono le seguenti: Tonn. Uva/Ha Titolo alcolometrico vol. nat. minimo

"San Gimignano" rosato 10 11,00%

"San Gimignano" rosso 8 11,50%

"San Gimignano" Sangiovese 8 11,50%

"San Gimignano" Cabernet sauvignon 8 11,50%

"San Gimignano" Merlot 8 11,50%

"San Gimignano" Syrah 8 11,50%

"San Gimignano" Pinot nero 8 11,50%

"San Gimignano" Vinsanto 10 10,00%

"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice 10 10,00%

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

[6] L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

Articolo 5 - Vinificazione

[1] Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l’appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e garantire l’origine. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area sopra delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10 comma 3 e 4 del decreto legislativo n° 61/2010 (Allegato 2).

[2] Rispettando le percentuali previste per i vigneti all’articolo 2, le uve ed i vini "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l’ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso. Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni: a) l’assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica b) l’assemblaggio deve essere realizzato prima dell’estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore c) l’operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti

[3] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno.

[4] E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie.

[5] Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.

[6]Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, “San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

[7] L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San Gimignano" Pinot nero è consentita dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.

L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

[9] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero prodotti prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1°gennaio successivo alla vendemmia, con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia possono aver diritto alla menzione riserva.

Articolo 6 - Caratteristiche dei vini al consumo

[1] I vini di cui all'articolo1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"San Gimignano" rosato: colore: rosato più o meno carico, brillante; odore: delicato, fresco, fruttato; sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 6,0 g/l.

"San Gimignano" rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Sangiovese: colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento; odore: vinoso, intenso ed elegante; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Cabernet sauvignon: colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico, speziato; sapore: pieno ed armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Merlot: colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con sentore di piccoli frutti; sapore: secco, armonico e pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Pinot nero: colore: rosso rubino; odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi; sapore: secco, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Syrah: colore: rosso vermiglio; odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo : colore: dal giallo carico al dorato; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; acidità volatile massima: 1,6 g/l;

"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: colore: dal rosa intenso al rosa pallido; odore: delicato, caldo, caratteristico; sapore: morbido, rotondo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; acidità volatile massima: 1,6 g/l.

In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7 - Etichettatura

[1] Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

[2] Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.

[3] Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “San Gimignano” di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

[4] Nell'etichettatura dei vini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Articolo 8 - Recipienti

[1] I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia “Rosato” e delle due tipologie di “Vinsanto o Vin Santo” per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.

[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie “Vinsanto o Vin Santo” e per i vini con la menzione riserva e' comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, e' ammessa la chiusura con tappo a vite.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione ricade interamente all’interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E’ un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8- 1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. L’altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati. E’ un’area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell’anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della viticoltura nell’area di San Gimignano risale all’epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimionianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino rosso è sempre stata superiore a quella del bianco. Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano producevano sia vino bianco che ‘vermiglio', un rosso corposo già molto stimato. Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San Gimignano: si hanno le prime testimonianze nel 1348, quando un frate francescano cercò di placare le agonie dei malati di peste con del vino dolce che prese così il nome di 'Vinsanto'. Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini rossi prodotti. Nel XX secolo l’impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l’utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità. Partendo da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l’intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell’area aggiornando, 9

quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l’utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini di qualità sempre superiore. Il disciplinare prevede ampia libertà nell’utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo. Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La denominazione San Gimignano è riferita a sei tipologie di vino rosso ( anche con la menzione riserva), una tipologia di vino rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all’articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico. In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino più o meno intenso con tendenza al granato con l’invecchiamento; per il vino rosato colore rosato più o meno carico, per le tipologia San Gimignano vinsanto dal giallo carico al dorato, per la tipologia"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice dal rosa intenso al rosa pallido. A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie vinsanto morbido e vellutato.

C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia l’ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente fenolica per i vini rossi e sapidità che vengono poi trasmesse ai vini e che rendono questi unici e riconoscibili all’interno del panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano.

Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l’utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità.

Da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l’intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell’area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l’utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini di qualità sempre superiore e riconoscibili nell’ambito del panorama dei vini toscani. 10

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome ed indirizzo: Valoritalia Srl Sede legale Via Piave, 24 00187 ROMA Tel.: +390645437975; Fax: +390645438908; e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l assicura che il processo produttivo ed il prodotto certificato rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione. Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 , che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori.

Le attività di controllo per ognuno dei soggetti interessati (viticoltori, imbottigliatori e vinificatori) si svolgono: - Sul 100% della documentazione cartacea ed informatizzata presentata da tutti gli utilizzatori della D.O. San Gimignano nelle fasi di denuncia delle produzioni viticole alle autorità competenti e rivendicazione della denominazione, di richiesta di certificazione di idoneità per la designazione del vino, di richiesta di parere di conformità sull’esistenza dei carichi della partita da imbottigliare da parte dell’imbottigliatore; - A campione significativo (come previsto dal D.M 16235 del 21/07/2009) per ogni soggetto della filiera per verificare in loco, vigneto e cantina e nelle varie fasi della produzione, la rispondenza delle dichiarazioni e delle operazioni effettuate secondo le norme e a quanto risultante nella documentazione e nei registri.

I parametri di riferimento per i soggetti interessati nelle varie fasi del processo produttivo sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione della D.O.C San Gimignano. Il Piano è suddiviso in 9 schede, relativa ognuna a un soggetto, a una fase di produzione e a una specifica attività di controllo: - 4 schede inerenti i viticoltori, nella fase di produzione delle uve con verifiche, rispettivamente, sugli albi vigneti, sulle denunce delle uve e ispettive in azienda; - 2 schede inerenti i vinificatori, nella fase di produzione delle uve e con verifiche, rispettivamente, sul possesso dei carichi di cantina per le richiesta di imbottigliamento, ispettive in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato; - 3 schede inerenti gli imbottigliatori, nelle fasi di imbottigliamento e confezionamento, con verifiche sul possesso dei carichi di cantina per le richieste di imbottigliamento, ispettive in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato.

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali