Etichette alimentari: informazioni chiare a scanso di equivoco
Riportare al centro dell’attenzione l’educazione alimentare del consumatore rappresenta un’esigenza attuale, seria e irrinunciabile; è questo, tra altro, l’obiettivo cui la European Food Law ha dato, e può dare, un decisivo apporto.
La scelta consapevole del consumatore
Basti pensare che il Legislatore europeo ha più volte evocato il miglioramento delle capacità cognitive dell’acquirente, in ispecie nel fondamentale Reg. UE n. 1169/11 sulle informazioni alimentari. In tale provvedimento, invero, emerge chiaramente che la legislazione alimentare si prefigge, nel suo insieme, di costituire una solida base per consentire scelte consapevoli degli alimenti e di prevenire qualsiasi pratica fuorviante, in grado di confondere gli acquirenti.
Per ottenere un elevato livello di tutela della salute del consumatore e assicurarne il diritto all’informazione, è opportuna un’adeguata e trasparente informazione: le scelte alimentari, infatti, possono essere influenzate anche da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica. Per non parlare poi delle scelte alimentari indotte dalle “mode” o dalle “tendenze” volta per volta in auge, sulle quali preferiamo tacere.
Educazione alimentare
Sono sempre auspicabili, invece, campagne mirate di educazione e informazione, sia a livello europeo che nazionale, determinanti per migliorare la conoscenza dei prodotti in sé e delle informazioni che li accompagnano. Nello specifico, possono essere utili le raccomandazioni scientifiche previste in capo alla Commissione UE, avvalorate dall’EFSA, sull’educazione nutrizionale del consumatore, tese a scelte alimentari sempre più avvedute e responsabili.
Il grande pubblico, com’è noto, è progressivamente interessato al rapporto alimentazione-salute; per gli effetti, anche alla scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali.
Per questo già nel Libro bianco della Commissione (maggio 2007) si proponeva una “strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità”; nell’atto, inoltre, si segnalava anche l’importanza dell’etichettatura nutrizionale (riaffermata poi nel Reg. UE n. 1169/11), come uno dei metodi principali per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e, in definitiva, prepararli a decisioni consapevoli.
Prima ancora, nella Comunicazione della Commissione del marzo 2007 (“strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013 — Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace”), si evidenziava che le “scelte consapevoli” permettono una concorrenza efficace tra gli operatori del settore e, al tempo stesso, il benessere dei consumatori finali. Infatti, la conoscenza dei principi base della nutrizione e un’adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuiscono significativamente a far maturare opzioni d’acquisto sempre più adeguate.
Le informazioni in etichetta
Venendo al Reg. UE n. 1169/11, esso nasce anche per facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo, nonché qualitativo, di una dieta; fermo restando che le informazioni obbligatorie di base (es. denominazione, ingredienti, allergeni, data di scadenza o termine minimo di conservazione, ecc. ) devono consentire agli utilizzatori una primaria identificazione dei prodotti, per un uso adeguato e pur sempre in base alle esigenze dietetiche individuali.
A tal fine, gli operatori del settore dovranno agevolare l’accessibilità di tali informazioni, rendendo le etichette quanto più “chiare e comprensibili”; la “buona leggibilità”, infatti, costituisce un elemento imprescindibile all’atto dell’acquisto, in particolare per quel che riguarda “carattere, colore e contrasto” delle informazioni. E questo affinché il consumatore finale comprenda il più facilmente possibile le informazioni e le descrizioni impresse sulle etichette, a scanso di qualsiasi equivoco.
Sanzioni a protezione del consumatore
Nel corso del tempo, proprio sulla mancata chiarezza comunicativa, si sono registrate numerose sanzioni per infrazioni al D. Lgs. n. 109/92 (oggi superato), concernente il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, con una disciplina riferibile alla materia del commercio e alla connessa protezione del consumatore.
In attesa di un nuovo decreto sanzionatorio relativo alle violazioni del Reg. UE n. 1169/11, ci preme ricordare che quest’ultimo provvedimento è stato al centro di un’importante sentenza penale di qualche tempo fa (Cass. pen., Sez. III, n. 19093/2013). La pronuncia, attualissima nel portato, si appunta particolarmente sulla correttezza dell’indicazione dell’origine o della provenienza delle derrate (o anche sulla loro fraudolenta omissione), ma è rilevante perché sottolinea la centralità del Reg. Ue n. 1169/11, quando esso “ribadisce che l’etichettatura deve essere sempre redatta con modalità leggibili e, per quanto attiene al contenuto, recare l’indicazione d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (…). E’ chiara, quindi, l’indicazione che proviene dalla sede comunitaria di assicurare l’informazione del consumatore prevenendo equivoci sull’origine del prodotto sia con riferimento al contenuto dell’etichettatura sia, più in generale, con riferimento alle modalità di presentazione complessive di esso”.
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