Come si legge l'etichetta di un vino
L’etichetta del vino consiste in una targhetta di identificazione riportata sulla bottiglia o su qualsiasi altra confezione di vino regolarmente in commercio. L'etichetta costituisce una sorta di biglietto da visita del vino, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per identificare il prodotto a cui si riferisce.
Quindi, saper leggere l’etichetta di un vino è fondamentale non solo per dare un giudizio sulla sua immagine ma anche per conoscerlo nel vivo, acquisendo informazioni sulle terre, le uve e le aziende produttrici di ogni singola bottiglia.
Etichettatura del vino: la normativa vigente in Italia
Le norme specifiche del settore vinicolo, a decorrere dal 13 dicembre 2014, sono state integrate dalla normativa orizzontale sugli alimenti creata dal Reg. UE 1169/2011 che ha introdotto una vera rivoluzione in materia di etichettatura del settore agroalimentare.
L’obiettivo fondamentale alla base della normativa è rendere l’etichetta uno strumento di consapevolezza per il consumatore, tanto che, spesso, per spiegare il valore dell’etichetta si usa la metafora della “carta di identità del vino”.
In primo luogo, tutte le indicazioni fornite in etichetta devono essere veritiere: l’etichetta di un vino non deve mai indurre in errore l’acquirente in merito alle caratteristiche del prodotto attribuendogli qualità o proprietà che non possiede.
Non solo, le indicazioni in etichetta devono essere anche verificabili: ciò significa che tutte le lavorazioni e le caratteristiche che non possono essere certificate non possono essere dichiarate perché potenzialmente ingannevoli.
Indicazioni obbligatorie nell’etichetta di un vino
Le informazioni obbligatorie nell'etichetta sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
Le indicazioni obbligatorie sono le seguenti:
Denominazione di vendita. Per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP) sarà obbligatorio inserire l’espressione «Denominazione di Origine Protetta» o «Indicazione Geografica Protetta» e il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.
Indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità del nome del produttore o venditore.
Indicazione dell’importatore, se i vini sono stati importati.
Indicazione del tenore di zucchero, da applicarsi nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità.
Indicazione del Volume nominale. Il volume nominale del recipiente deve essere tassativamente indicato in etichetta e può ad esempio essere presente nelle forme 0,75 l o 75 cl o 750 ml.
Indicazione della provenienza. L’indicazione del paese di provenienza è un requisito essenziale dell’etichettatura dei vini. Poiché lo Stato deve essere indicato sia in riferimento all’indirizzo dell’imbottigliatore che in riferimento allo Stato di produzione, il nome potrebbe essere inserito due volte.
Indicazione del Titolo Alcolometrico Volumico effettivo. E' il valore del grado alcolico riportato in etichetta, espresso in unità o mezze unità percentuali del volume con la cifra seguita da % vol.
Indicazione del lotto. E' una indicazione cruciale perché rappresenta l’essenziale strumento per la rintracciabilità del prodotto. Esso indica un insieme di unità di vendita prodotte, o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Indicazione di presenza di sostanze allergizzanti.
Modalità di conservazione.
Indicazioni ecologiche. Si tratta di indicazioni o simboli che invitano il consumatore ad uno smaltimento ecologico del contenitore al fine di facilitarne la raccolta e il riutilizzo del rifiuto che deriverà dall’imballaggio in cui il prodotto è contenuto.
Indicazioni facoltative nell’etichetta di un vino
Le indicazioni facoltative che non devono indurre in errore il consumatore, né essere ambigue e confuse sono le seguenti:
Indicazione dell’annata, obbligatoria per i vini a DOP e IGP.
Nome di una o più varietà di uve da vino
Indicazioni dell’azienda
Inoltre, per i vini a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta si possono inserire:
Le menzioni tradizionali. Queste possono sia riferirsi a prodotti protetti dal diritto comunitario o da quello dello Stato Membro - come per i vini italiani la Denominazione di Origine Controllata (DOC), la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e l'Indicazione Geografica Tipica (IGT) – che indicare invece una particolare fase di produzione, di sistemazione della vite o caratteristica del prodotto a DOP E IGP;
Il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta o la provenienza da agricoltura biologica;
I termini relativi a determinati metodi di produzione.
Per i vini a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta, si può aggiungere il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.
I vini senza DO e IG, cioè senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, i cosiddetti vini varietali, spesso sono accompagnati dall’aggettivo indicante il colore: bianco, rosso o rosato.
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