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Matino DOC

Regioni interessate

Puglia

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a DOC “Matino”

Approvato con DPR 19.05.1971 GU n. 187 - 24.07.1971 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 23.10.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata “Matino” è riservata ai vini rosato e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti: “Matino” rosso “Matino” rosato

Articolo 2 - Base ampelografica

La denominazione di origine controllata “Matino” è riservata ai rossi e rosati, ottenuti esclusivamente da uve dal vitigno Negro Amaro. Possono concorrere alla produzione di detti vitigni Malvasia Nera e Sangiovese, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 30%.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Matino” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di: Matino ed in parte i territori comunali di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli, tutti in provincia di Lecce. Tale zona è così delimitata: dal centro abitato di Tuglie la linea di delimitazione segue, verso ovest, la strada che conduce ad Alezio, passando per le contrade Villa Filomena e Villa Ronci, costeggia, escludendolo, l’abitato di Alezio per seguire verso sud la strada che conduce a Taviano, raggiunge questo centro abitato, lo costeggia, per seguire verso est la strada che conduce a Cassarano fino ad intersecare la linea ferroviaria che comgiumge i Comuni di Cassarano, Matino e Parabita; segue la strada ferrata in direzione nord-ovest fino ad incontrare il confine comunale di Matino, in località Altari; piega verso est e, percorrendo il confine orientale di Matino, raggionge nuovamente la strada ferrata tra il centro abitato di tale Comune e quello di Parabita, prosegue verso nord, lungo la ferrata sino ad incrociare la strada che congiunge Parabita a Tuglie e, quindi, lungo la medesima, raggionge l’abitato di Tuglie.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Matino” debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini derivati. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vini “Matino” non deve essere superiore ai t 12 di uve per in coltura specializzata. A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi il 20% del limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per il “Matino” rosato e del 70% per il “Matino” rosso. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “Matino” un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00% vol.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini di cui all’art. 2 debbono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni interessati di cui all’art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni possano essere effettuate nei territori dei comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Nella preparazione del vino di tipo rosso non è consentito l’impiego dei prodotti delle uve usate per la preparazione del tipo rosato.

Articolo 6 - Caratteristiche del vino al consumo

I vini a DOC “Matino” all’atto dell’immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Matino” rosato colore: colore rosa intenso con lievi riflessi giallo oro dopo il primo anno; odore: leggermente vinoso; sapore: secco, caratteristico , armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Matino” rosso colore: rosso rubino con riflessi arancioni se invecchiato; odore: vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Matino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diverse da quelle espressamente previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, nel rispetto della normativa vigente. Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini a DOC “Matino” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 - Confezionamento

I vini a DOC “Matino” se immessi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 1,500, debbono essere chiuse con il tappo di sughero, raso bocca. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a litri 0,375 è ammessa anche la chiusura a vite.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica  

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende tutto comprende l’intero territorio amministrativo del comune di: Matino ed in parte i territori comunali di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli, tutti in provincia di Lecce Dal punto di vista genetico i suoli della zona presentano un’elevata variabilità; il basamento del territorio facente parte del Comprensorio della DOC “Matino” è costituito da una successione di strati e banchi calcarei, calcarei dolomitici e dolomie, spessa oltre 6000 m e depositatasi sul fondo del mare durante il Giurassico ed il Cretaceo Successivamente, a più riprese, il mare ha invaso le zone depresse facendo assumere all’intera regione salentina una configurazione ad arcipelago. Sul fondo della laguna creatasi tra le varie isole rimaste emerse si sono deposte calcarenili (“tufi”), argille e sabbie che hanno colmato le depressioni tettoniche (graben), facendo assumere alla Penisola Salentina, alla sua totale emersione del mare, la morfologia tabulare attuale I suoli presenti nell’area sono quelli tipici delle “terre rosse” (Alfisuoli) solitamente sottili, con contatto lithico entro 50 cm dalla superficie (Lithic Rhodoxeralfs) o da moderatamente profondi a molto profondi (Typic Rhodoxeralfs) Sotto l’aspetto chimico, i terreni sono sostanzialmente simili. Il carbonato di calcio è spesso assente, essendo le terre rosse prodotto di decalcificazione. La capacità di scambio cationica è medio-alta; la fertilità è scarsa o quasi moderata, poiché la dotazione di macroelementi fertilizzanti è normalmente insufficiente. Il contenuto di sostanza organica subisce una netta diminuzione passando dalla superficie in profondità. La composizione granulometrica è franco-argillosa nell’orizzonte superiore con struttura sub-angolare, fine e molto fine, pori abbondanti, molto piccoli. Colore rosso scuro. Attività biologica intensa Questi suoli privi di roccia affiorante e non troppo pietrosi, si prestano discretamente all’esercizio dell’attività agricola. Le coltivazioni di cereale autunno- vernili, foraggiere, tabacco, patata, leguminose, olivo e vite sono quelle da sempre più diffuse La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo per sopperire all’indisponibilità dell’acqua e l’aridità estiva Il clima della zona rientra nell’area d’influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni miti Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 400 mm fino ai 1.200 La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 65% nel periodo autunno-inverno

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Matino” La coltivazione della vite in zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo del comune di: Matino ed in parte i territori comunali di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli, tutti in provincia di Lecce ha origini antichissime L’area si era affermata toponomasticamente già da centinaia di anni, nel periodo successivo al tracollo della potenza bizantina e all’avvento dei Normanni, come circoscrizione del Regno di Sicilia. La promulgazione delle province nel 1231 ad opera dell’imperatore svevo raccolte nel “Liber Augustalis” sono durate sino alla costituzione del Regno D’Italia nel 1860. Dalle testimonianze umane che risalgono al paleolitico, agli Iapigi o Messapi l’impianto urbano è caratterizzato da mura a protezione di centri abitati. La dominazione greca sviluppò attività politica e culturale e l’espansione longobarda sono state sicuramente i catalizzatori della attività agricola. La seconda metà del XIII secolo è caratterizzata dalla dominazione Angioina con l’entrata a far parte del Regno di Napoli. Nei diversi passaggi successivi di dominazione le terre, sempre coltivate sia per il sostentamento che per la possibilità di pagamento delle tasse imposte, vedono il loro sfruttamento in maniera diversa con la possibilità di animare il commercio e l’economia generale della provincia. Il settecento vede concretizzarsi in maniera continuativa le esportazioni di Olio e Vino in partenza da Gallipoli. Tra il 1600 e 1700 dai porti di Otranto Gallipoli e Brindisi partivano per i mercati di Londra Berlino S. Pietroburgo e Barcellona “2 milioni di salme di vino e 1 milione e mezzo di cantare di olio” L’intero territorio provinciale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali. Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nell’archivio storico della Direzione Generale dell’Agricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione relativa alle cantine Sociali di Galatina, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia Prefettura di Terra D’Otranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata all’On. Ministro. In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera. Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale. Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti a Matino da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811. Possiamo affermare, quindi, che Matino è tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola; ed insieme alle altre aree della Puglia nel 1930 diventava la seconda regione produttrice di vino in Italia. Primato che tutt’ora conserva anche perché in quest'area geografica esiste anche l’elevato livello di specializzazione raggiunto dai produttori locali nella conduzione della tecnica della coltivazione del Carciofo brindisino, le cui caratteristiche organolettiche di pregio sono il risultato di una tecnica culturale affinatasi negli anni in stretto rapporto con il territorio di produzione. La base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto- produttive della pianta Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Matino”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce Viale Gallipoli, 3973100 Lecce La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali