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Enoturismo: al via il quadro normativo

13 Aprile 2018
Enoturismo: al via il quadro normativo
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Da l'Enologo - n°3 Marzo 2018 - Mensile dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani

Per la prima volta il turismo del vino entra nel quadro legislativo italiano, con l'approvazione della Legge di Bilancio di fine anno, che ha introdotto la disciplina dell’Enoturismo. Una assoluta novità, che pone nelle mani dei vignaioli e dei territori uno strumento straordinario nell’ottica della multidisciplinarietà. Promotore della norma, il senatore pugliese Dario Stefàno, capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama, con alle spalle una felice esperienza di assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia.

Il quadro normativo dell'Enoturismo: un provvedimento strategico

La disciplina dell’Enoturismo è un provvedimento fortemente strategico, che consente al turismo legato al vino di uscire finalmente dall’ombra, nato dalla collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, l'Unione Italiana Vini e le Città del Vino e dalla positiva interlocuzione con la struttura legislativa del Mipaaf e con lo stesso Ministro Martina e con i colleghi della ComAgri della Camera dei Deputati.

Quadro normativo Enoturismo
L'Enoturismo entra a far parte del quadro legislativo italiano

È un grande successo che dà dignità ad una particolare branca di un settore strategico che in Italia vale più di 2,5 miliardi di euro all’anno e che ora, con una norma specifica, è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi. Si parlava da tempo di norme per l’enoturismo: oggi è una legge che è finalmente realtà!

Il nostro Paese, infatti, possiede un indiscusso patrimonio vitivinicolo con una straordinaria varietà ampelografica: accanto alla produzione enologica negli ultimi anni si è assistito all’esplosione di una forma di turismo legata a quel mondo, che per i numeri in grado di generare rappresenta un asset strategico per la crescita del comparto. Un fenomeno cresciuto autonomamente e che oggi finalmente può vantare una definizione legislativa.

Le cantine che vorranno far conoscere e promuovere il vino nei luoghi e negli spazi di produzione, e raccontare la bellezza delle autoctonie avranno accesso a semplificazioni, agevolazioni e ai benefici fiscali previsti per gli agriturismi. L’obiettivo era disciplinare l’attività di centinaia di aziende italiane e valorizzare i territori di produzione che ospitano oltre 15 milioni di turisti e winelover ogni anno.

Enoturismo: le restrizioni del quadro normativo

La norma chiarisce chi potrà svolgere enoturismo: sono autorizzate solo le aziende agricole e di imbottigliamento situate in zone di vini Docg, Doc e Igt. Alle cantine basterà presentare una Scia al comune di competenza per esercitare le attività di promozione e conoscenza del vino. A tali attività saranno applicate le disposizioni fiscali contenute nella legge fiscale sull’agriturismo, la n. 413 del 1991, mentre il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sarà applicato solo per i produttori agricoli che svolgono la propria attività nell'ambito di un'azienda agricola (articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno ora definite linee guida e indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell’attività enoturistica, che peraltro saranno omogenei su tutto il territorio nazionale.

Il disegno di legge legato all'Enoturismo ha quindi declinato compiutamente la straordinaria portata di una attività complementare a quella di produzione del vino andando a riempire lo spazio lasciato vuoto lo scorso anno dal Testo Unico del Vino. Ora risulta necessario concentrarsi sull’istruzione e sulla formazione per irrobustire la cultura del vino e diventare leader assoluti nel mondo. Nella prossima legislatura l’impegno è di estendere le norme all’olio extravergine.

Quadro normativo Enoturismo: la norma chiarisce chi potrà svolgere enoturismo
La norma chiarisce chi potrà svolgere enoturismo

Il testo del disegno di legge dedicato all'Enoturismo

Art.1 (Definizione di enoturismo)

  1. La presente legge, in sintonia con le finalità della legge recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e con gli obiettivi delle politiche dei piani di sviluppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, promuove e disciplina l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.
  2. Con il termine «enoturismo» o «turismo del vino» si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
  3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni nel mondo.

Art. 2. (Abilitazione e disciplina fiscale)

  1. Le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi specificatamente individuati ai sensi dell’articolo 3 che escludono le aziende impegnate nella sola attività di imbottigliamento.
  2. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione.
  3. Lo svolgimento dell'attività enoturistica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
Quadro normativo Enoturismo
L'Enoturismo in Italia vale più di 2,5 miliardi di euro l'anno

Art. 3. (Certificazione dell'accoglienza e standard qualitativi)

  1. La certificazione della qualità dell'accoglienza, di cui all'articolo 2, comma 1, include processi di formazione di medio lungo periodo, intesa sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di benchmarking a sostegno dell'innovazione dell'offerta, dedicata alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. La formazione, volta a implementare la capacità del territorio di rispondere al meglio alle esigenze del turista italiano e straniero, organizzandone o migliorandone il servizio, include e integra il marketing, la comunicazione del vino, la commercializzazione dei prodotti legati al vino, l'accoglienza in azienda, quali componenti e aspetti dell'enoturismo come forma di turismo dotata di specifica identità.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità.

Art. 4. (Commercializzazione in cantina)

  1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa enoturistica e identificativi del brand aziendale, ovvero di oggetti riportanti il marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività di degustazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Quadro normativo Enoturismo: la legge che lo regola
Le cantine autorizzate a fare enoturismo sono considerate a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica

Art. 5. (Cartellonistica e arredo urbano)

  1. La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza è considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna cantina.
  2. I cartelli di cui al comma 1 sono esenti da tassazione.
  3. I cartelli che individuano e indicano luoghi museali, di esposizione e di collezioni di oggetti afferenti la tradizione del vino e la cultura locale, di proprietà privata, possono essere apposti in misura pari o superiore a quella delle cantine, in forma anch'essa esente da qualsivoglia tassazione.
  4. La progettazione e le risorse finanziarie pubbliche, regionali e non, destinate a sviluppare l'enoturismo sul territorio possono includere elementi di arredo urbano.

Art. 6. (Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale)

  1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
  2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese.

  1. Compiti dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale sono: il controllo del livello medio dei servizi offerti dagli operatori del settore agli enoturisti, sul territorio comunale; la puntuale individuazione dei settori in cui investire per migliorare i servizi offerti all'enoturista; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione dell'enoturismo; la migliore valutazione dell'impatto economico che l'enoturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale.
  2. L'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato dell'enoturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

Quadro normativo Enoturismo: il testo del disegno di legge
Istituito il Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale

Art. 7. (Il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, redige su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano, finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali e dispone pertanto la realizzazione di un portale internet stabile, aggiornato ed efficace in termini di brand reputation quale suo principale veicolo di comunicazione e promozione.
  2. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengono altresì lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 8. (Estensione delle disposizioni al settore produttivo dell’olio di oliva)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nell’ambito della valorizzazione, anche congiunta, delle produzioni dell’olio di oliva.

Art. 9. (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 10. (Invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da l'Enologo - n°3 Marzo 2018 - Mensile dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani

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