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Approvato con DPR 30.10.1974 G.U. 64 - 07.03.1975 Modificato con DPR 16.11.1988 G.U. 107 - 10.05.1989 Modificato con DM 04.06.1996 G.U. 160 - 10.07.1996 Modificato con DM 21.07.2010 G.U. 179 - 03.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Approvato con DM 01.07.1997 G.U. 156 - 07.07.1997 Modificato con DM 25.07.2002 G.U. 198 - 13.08.2002 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 - Denominazione e Tipologie La denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA”, riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Approvato con D.P.R. 11.08.1971 G.U. 243 - 25.09.1971 Modificato con D.P.R. 01.10.1987 G.U. 4 - 07.01.1988 Modificato con D.M. 21.07.2010 G.U. 179 - 03.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Approvato con DM 26.06.1992 G.U. 160 - 09.07.1992 Modificato con DM 21.07.2010 G.U. 180 - 04.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 - Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Approvato con DPR 31.05.1979 G.U. 326 - 29.11.1979 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 - Denominazione e vini La denominazione di origine controllata “Melissa” è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Melissa bianco; Melissa rosso, anche superiore.
Approvato con DPR 06.04.1987 GU n. 226 - 28.09.1987 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 - Denominazione e vini La denominazione di origine controllata “Nardò” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso; Rosso riserva; Rosato.
Approvato DM 18.01.1996 Rettificato DM 02.07.1996 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 26 - 01.02.1996 G.U. 163-13.07.1996 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP Articolo 1 La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Riconosciuto con DPR 30.05.1985 Modificato con DPCM 04.11.91 Modificato con DM 18.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 GU 50 – 01.03.1986 GU 83 - 08.04.1992 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Approvato con DM 21.10.1996 Modificato con DM 09.11.2010 GU 269 - 16.11.1996 GU 274 - 23.11.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di Pernice.
Approvato come DOC con DPR03.03.1966 - G.U. 110-06.05.1966 Approvato come DOCG con DM 09.07.1993 - GU 169 - 21.07.1993 Modificato con DM 26.11.2010 - GU 289-11.12.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP