Come esercitare le attività di enoturismo
Da l'Enologo - Mensile dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15.04.2019 è stato pubblicato il Decreto 12 marzo 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, contenente le linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
Per poter esercitare le attività di enoturismo è, infatti, necessario soddisfare una serie di requisiti e standard di qualità, puntualmente indicati nel decreto ministeriale.
Attività enoturistiche
L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, C.C., ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo. 2135 C.C.
Le attività di enoturismo svolte da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, non sono pertanto considerate attività agricole connesse e non possono beneficiare del trattamento fiscale agevolato.
Sono considerate attività enoturistiche le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (Dop, Igp) nella cui area si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo:
- Le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
- Le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, compresa la vendemmia didattica;
- Le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda sessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo (escluse le attività di ristorazione).
Abbinamento di prodotti vitivinicoli aziendali
L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica:
- Dop;
- Igp;
- Stg;
- Prodotti di montagna;
- Prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Ue;
- Prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica.
L’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali prevede una sezione specifica per ogni Regione e viene periodicamente aggiornato. Per ciascuna regione vengono riportati i prodotti considerati tradizionali, suddivisi per categorie.
Autonomia delle Regioni
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono:
- Promuovere a formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti nel decreto 12.03.2019 e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
- Istituire, in collaborazione con i Comuni, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
Le Regioni definiscono, inoltre, le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni circa gli standard minimi di qualità.
Devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dalle normative vigneti.
Requisiti specifici
L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
I requisiti richiesti:
- Apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- Strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- Cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- Sito o pagina web aziendale;
- Indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- Materiale informativo sull’azienda e sui prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano;
- Esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
- Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
- Personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
- L’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- Svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti, dipendenti dell’azienda o collaboratori esterni.
Fiscalità
Alle attività enoturistiche si applicano le disposizioni previste per le attività agrituristiche nell’art. 5 L. 413/1991.
Imposte dirette Art. 5, c.1 L. 413
Il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto.
Non possono applicare questo criterio di determinazione del reddito:
- Le società di capitali, vale a dire società a responsabilità limitata e le società per azioni;
- Le cooperative.
Imposta sul valore aggiunto (art. 5, c.2 L.413/1991)
L’Iva detraibile si determina applicando un coefficiente pari al 50% all’Iva dovuta sulle operazioni attive. Pertanto, l’Iva effettivamente assolta sugli acquisti non è ammessa in detrazione in quanto sostituita dalla forfetizzazione.
Tuttavia, il regime forfetario non è obbligatorio; i contribuenti possono esercitare l’opzione per la determinazione dei redditi e dell’Iva nei modi ordinari.
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