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Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Colline Salernitane a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane" è riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Colline di Romagna a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata all’olio extra vergine di oliva ottenuto dalle  varietà di olive  presenti negli oliveti, come di seguito specificato:

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Colline Pontine a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine protetta “Colline Pontine” è riservata all’olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta “Colline Pontine” deve essere ottenuta negli oliveti che hanno le seguenti varietà di olive: Itrana dal 50 % al 100%, Frantoio e Leccino, sino al 50 %.

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Collina di Brindisi a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti:

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Cilento a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata "Cilento" è riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presentedisciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata "Cilento" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Chianti Classico a DOP

Articolo 1

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell’olio extravergine d’oliva del “Chianti Classico”, di seguito sempre definito come olio del “Chianti Classico”, è riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso.

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Cartoceto a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine protetta "Cartoceto" è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta "Cartoceto" è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Canino a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata "Canino" è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Bruzio a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine protetta "Bruzio", accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: "Fascia Prepollinica", "Valle Crati", "Colline Joniche Presilane" "Sibaritide" è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Brisighella a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata "Brisighella" è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere ottenuta dalla varietà di olive "Nostrana di Brisighella" presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

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