Articolo 1 - Denominazione
La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane" è riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 - Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.