La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata all’olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato:
Possono essere presenti altre varietà locali minori quali, pendolino, moraiolo e rossina, fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” comprende i seguenti Comuni:
A) Provincia di Rimini
per intero i Comuni di:
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana, Verucchio.
in parte i Comuni di:
Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte della S.S n°16 Adriatica;
Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della S.S n°16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia);
Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n°16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia) fino al bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e, proseguendo per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a monte e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani, fino all’incrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A. Dalla Chiesa, via Della Repubblica e Superstrada Rimini - San Marino fino al sottopasso in corrispondenza dell’autostrada A14. Da qui, la delimitazione successiva dell’area comunale, in direzione Bologna, fa riferimento al territorio posto a monte dell’Autostrada A14 fino al confine del Comune;
Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte dell’Autostrada A14;
B) Provincia di Forlì-Cesena
per intero i Comuni di:
Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.
in parte i Comuni di:
Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni Comune posto a monte della Strada Statale n. 9 “Emilia”.
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente Art.3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all’olio derivato. La difesa dalle erbe infestanti e dai principali parassiti dell’olivo dovrà essere attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della Regione Emilia Romagna.
2) I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.
3) L’epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna”è compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno.
4) La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici, evitando il contatto delle olive con il terreno. L’impiego dei prodotti di abscissione è vietato.
5) Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione entro il più breve tempo possibile. Il trasporto e lo stoccaggio delle olive deve avvenire in contenitori rigidi, di materiale inerte, che assicurino una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione delle olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta.
6) La produzione massima di olive per ettaro è fissata in kg 7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse.
7) I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il quantitativo di olive prodotto all’Organismo di Controllo, entro e non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3) dell’Art.4.
8) Il produttore è tenuto a presentare all’Organismo di Controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le olive provengono dall’area delimitata ai sensi dell’Art. 3 del presente disciplinare con indicazione dell’impianto di molitura ove è avvenuta la trasformazione delle olive in olio.
1) La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e confezionamento dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è quella definita al precedente art.3.
2) Le olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna”, di cui all’art.1 , devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni altro trattamento è vietato.
3) L’estrazione dell’olio extra vergine di oliva di cui all’art.1 deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna possibilità di alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%. La temperatura della pasta di olive non deve superare i 27C°.
Durante la trasformazione è vietata la pratica del ripasso ed è altresì vietato il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o biochimica quale coadiuvante delle operazioni di estrazione dell’olio dalle olive.
4) L’Organismo di controllo certifica la conformità del prodotto, su richiesta del detentore delle partite di olio da sottoporre ad analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini dell’utilizzo della denominazione di origine protetta “Colline di Romagna”.
L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
1) L’aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui all’art.1, non espressamente prevista dal presente disciplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelso, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale.
2) E’ vietato l’uso di riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a Comuni, frazioni o aree inserite nella zona di produzione di cui all’art.1.
3) E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.
4) Il nome della denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
5) L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” deve essere conservato in contenitori ermeticamente chiusi, al riparo dalla luce, in ambienti a temperatura costante e non superiore a 18° gradi centigradi e immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0.25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.
6) E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l’olio.