Tu sei qui

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Colline di Romagna a DOP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata all’olio extra vergine di oliva ottenuto dalle  varietà di olive  presenti negli oliveti, come di seguito specificato:

Pagine