Articolo 1 - Denominazione
La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 - Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è riservata all’olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato: