La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Cerasuola e Nocellara del Beiice in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata Valli Trapanesi" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Trapani, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
La zona predetta è delimitata in cartografia 1:25.000.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti da argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse, con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente ali'argilloso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg. 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 3 0 dicembre di ogni campagna oleícola.
La raccolta delle olive deve essere presentate secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art.3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.. In ogni campagna oleícola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero
di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni , geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art.3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno 1'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ...ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine "Valli Trapanesi" ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleícola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.