Articolo 1 - Denominazione
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 - Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.
Articolo 3 - Zona di produzione
-
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva, di cui all’art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell’intero territorio amministrativo delle provincie di Lecce e nel territorio della provincia di Taranto con l’esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera A nonché, nei seguenti Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisini delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.
Articolo 4 - Caratteristiche di coltivazione
-
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva di cui al’art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. E’ consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.
-
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all’art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
-
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
-
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Articolo 5 - Modalità di oleificazione
-
La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione diorigine controllata “Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell’art.3.
-
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all’art.1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
-
Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento dioli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
-
Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.
-
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatorio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasferimento. Detti documenti devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/oppure di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l’origine dl prodotto così come previsto dal relativo piano dei controlli. La documentazione deve risultare consultabile dall’organismo di controllo nell’ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dall’organismo di controllo, dei produttori con specificati gli oliveti, dei frantoiani e degli imbottigliatori, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione è garantita la tracciabilità del prodotto.
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi:
-
odore: di fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;
-
sapore: fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda dell’epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.
-
Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
-
numero di perossidi: <= 14 Meq O2
-
K232 : <= 2,20
-
K270: <= 0,170
-
Acido linoleico: <= 13%
-
Acido linolenico: <= 0,8
-
Acido oleico :> = 70%
-
Valore del campesterolo: <= 3,50
-
Trinoleina: <= 0,30
Articolo 7 - Designazione e presentazione
-
Alla denominazione di origine controllata di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compreso gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”.
-
E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
-
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
-
Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell’art.3.
-
L’uso di altre indicazioni geografiche riferiti a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all’art.1.
-
Il nome della denominazione di origine controllata di cui all’art.1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
-
L’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5
-
E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.