Articolo 1 - Denominazione
La denominazione di origine protetta "Tergeste " è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 - Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta "Tergeste" è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:
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Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;
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Garbona, Leccino, Leccio del Como, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.
Articolo 3 - Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste " comprende i territori della provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
Tale zona comprende, il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni:
Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst, Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor.
La zona è così delimitata:
Ad Est dal confine con la Slovenia; ad Ovest dalla provincia di Gorizia; a Nord dal confine con la Slovenia; a Sud dalla costa Adriatica.
Articolo 4 - Caratteristiche di coltivazione
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Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste" devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.
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I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.
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Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno.
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Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al flutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell'articolo 3.
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La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.
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La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati allaproduzione dell'olio extravergine "Tergeste" non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.
Articolo 5 - Modalità di oleifìcazione
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Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente articolo 3.
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Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
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Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
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la temperatura della pasta non deve superare i 30oC;
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durante la gramolatura è consentito soltanto l'uso dell'acqua;
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tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori;
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per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.
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Le operazioni di oleifìcazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
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Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati.
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste" all'attodell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: oro-verde;
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odore: fruttato medio;
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sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;
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punteggio al panel test: ≥ 6,8 con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1 ;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
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numero perossidi ≤ 12 meq02/kg
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acido oleico ≥ 74%
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acido linoleico ≤ 9%
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polifenoli totali ≥ 100 mg/Kg
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Delta Κ ≤ 0,01
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K270 ≤ 0,20
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K230 ≤ 2,30
Articolo 7 -Designazione e presentazione
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Alla denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "superiore", "selezionato".
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E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
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L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
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E' consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1.
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Il nome della denominazione di origine protetta "Tergeste" deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
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L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Tergeste" deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ad un litro con l'esclusione di contenitori di resina e plastica.
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E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio.
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In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potrà comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.