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Articolo 1

La Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" è riservata all'olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art.2 da olive prodotte in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai 'requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell'olio D.O.P. "Sardegna" comprende i territori dei seguenti comuni :

Provincia di Cagliari:

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta; Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimorhannu,Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmaş, Fluminimaggtore, Furtei, Genuri, Ģesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, uspini; Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraņiinis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis,Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartücciu, Samassi, Samatżai, San. Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Ģerrei, San Sperate, . San Vito, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardaŕa, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Sėrramanna, .Serrenti, Siliqua, Sesto, Sèttimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus. Donigalä, Soieminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, „Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia,Villanovafprru, Villanovafi-anca, Villaperaccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

Provincia di Oristano:

Abbasanta, Aidom'aggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, -Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnòstramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Rióla Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò D'arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scanç Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore,'Siamanna, Siapìccia, Símala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarassa, Sorradile, Tadaśuni, Terralba, Tramatzä, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Ūselius, Villanova Truschedü, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Provincia di Nuoro:

Aritzo, Arżana, Atzara, Auştis, Barisardo, Baunęi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Ďorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Ģergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lode, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume,, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Örani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orane, Osiņi, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarale, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Sinişcola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatuîo, Villanova Strisaili.

Provincia di Sassari:

Aggius, Aglientu,. Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badėsi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Buddusò, Bultęi, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cařgeghe, Castelsardo, Gheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporīatu, Flonnas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerra, Loiri Porto San Paolo, Lüogosanto, Luras, Mara, Martis, Mónteleone Rocca, Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nul vi, .Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padra, Palau, Paitada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sēdini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Terqu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinità d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.

Articolo 3

La Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nèll'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varietà minóri presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto.

In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9.

Articolo 4

Le condizioni pedoclimatiçhe é di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio a Denominazione .di Origine. Protetta "Sardegna", di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate per le zone di produzione, al successivo art. 5 atte a conferire alle olive e all'olio le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Articolo 5

Nella zona di produzione dell'olio a Denominazione d'origine protetta "Sardegna" l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna è tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate è di circa 550/600 mm all'anno.

Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di iňolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo.

I terreni Olivetani, compresi nei comuni di cui all’art. 2, prevalentemente a giacitura collinare, sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. Sardegna.

II substrato di coltura delle aree di .produzione è, in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell'olio e conferire un'adeguata omogeneità e caratterizzazione del prodotto.

Per la lotta ai parassiti dell'olivo; vengono seguite le tecniche della lotta guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell'aridocoltura e, sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all'uso di erbicidi.

Articolo 6

Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. "Sardegna" è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio è del22%.

Articolo 7

La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso·tra l'inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio i sistemi di raccolta ammessi sono:

la "brucatura" dalla pianta;

la raccolta con mezzi meccanici.

In ogni caso, saranno escluse, le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. E' vietato l'uso di prodotti di abscissione.

Le olive, raccolte dovranno essere trasportate e conservate in. idonei contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro 2 giorni dalla raccolta.

Articolo 8

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati, all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica.

E' vietato il ricorso a prodotti azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio. E' vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso. La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30° C; la durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti.

Articolo 9

L'olio a Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Acidità in acido oleico                    ≤ 0,5%

Numero di perossidi                        ≤ 15

Polifenoli totali ppm                       ≥ 100

Tocoferoli ppm                                ≥ 100

Colore                                             Dai verde al giallo con variazione cromatica nel tempo

Odore                                              Di fruttato

Sapore                                             Di fruttato con sentori di amaro e di piccante

Panel test e altri parametri              ≥ 7 e comunque nella norma vigente

Gli esami chimico - fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al Reg. C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10

Alla Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "genuino".

E' tuttavia consentito l'uso di nomi di fattorie e di aziende purché non abbiano significato laudativo né siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.

Articolo 11

L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 può essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a cinque litri. Le operazioni di preparazione ed imbottigliamento degli oli DOP. "Sardegna", nel rispetto della tradizione, devono essere effettuate nell'ambito del territorio' indicato all'art. 2. L'olio extravergine di cui all'arti viene stoccąto in locali ė recipienti idonei, al riparo dalla luce e dall'aria. Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a"D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n.1) costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio, che con le foglie dell'ulivo stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia ë della Sardegna. Il carattere tipografico della dicitura "Olio extravergine di oliva di Sardegna.-D.O.P.", che circonda l'ellisse dell'oliva, è Meta Plus Bold e, in ogni caso, le dimensioni devono essere superiori á quelle di qualsiasi altra dicitura.

Articolo 12

Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformità con quanto previsto dall'art.!0 Regolamento CEE 2081/92.

Tipo denominazione: 
Regione - Provincia - Comune: 
Crop Attivo: