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Barco Reale di Carmignano DOC

Regioni interessate

Toscana

Disciplinare di produzione dei vini a DOC “Barco Reale di Carmignano”

Approvato con DPR 28.04.1975 Modificato con DPR 13.10.1982 Modificato con DPR 01.08.1993 Modificato con DM 17.10.1994 Modificato con DM 14.07.1998 Modificato con DM 30.11.2011 G.U.222 - 21.08.1975 G.U 11.03.1983 G.U 21.11.1983 G.U 250 - 25.10.1994 G.U 171 - 24.07.1998 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” e “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” può essere integrata dalla menzione “riserva”.

Articolo 2 - Base ampeloigrafica

1. La denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” anche con la menzione “riserva” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: “Barco Reale di Carmignano” e “Rosato di Carmignano”: Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente dal 10 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia da soli o congiuntamente fino al massimo del 10%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 10% del totale. “Vin Santo di Carmignano”: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75% Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 25%. “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” Sangiovese minimo 50% Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa o bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%.

2. Si riportano nell’allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato 2 con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato dalla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” devono essere prodotte nei terreni collinari all’interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Barco Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” devono essere atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi e arenarie.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.

4. I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,5 kg. 4.5 E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate.

7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

8. Fermi restando i limiti di cui sopra indicati, la produzione ad ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

9. Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all’art 2, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all’articolo 2 devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di cui all’articolo 3. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione. 3

2. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini “Barco Reale di Carmignano” e “Rosato di Carmignano” e al 35% sull’uva fresca (al terzo anno di invecchiamento del vino) per le tipologie Vin Santo anche con la menzione “Riserva”.

3. Nelle vinificazioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. I vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” e “Rosato di Carmignano” possono essere ottenuti dalle uve del “Carmignano” a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al “Barco Reale di Carmignano” per scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano”.

5. Nella vinificazione delle tipologie “Vin Santo” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 Marzo dell’anno successivo; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%; la conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo di Carmignano” deve avvenire in recipienti di legno “caratelli” di capacità non superiore ai 3 ettolitri; l’immissione al consumo delle tipologie “Vin Santo” non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l’immissione al consumo della specificazione “riserva” non può avvenire prima del 1° Novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00% vol.

Articolo 6 - Caratteristiche dei vini al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rubino vivace, brillante; odore: vinoso con profumo intenso, fruttato; sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
Il vino a denominazione di origine controllata “Rosato di Carmignano” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosato più o meno carico, a volte con riflessi rubino; odore: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” anche con la menzione “Riserva”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 4 colore: dal giallo paglierino, al dorato, all’ambrato intenso; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui: per il tipo secco: almeno il 13,00% vol svolto ed un massimo del 3,00% vol da svolgere; per il tipo amabile: almeno il 13,00% vol svolto ed un minimo del 3,00% vol da svolgere; acidità totale minima: 4,5 g/l; acidità volatile massima: 1,8 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” anche con la menzione “Riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da rosa intenso a rosa pallido; odore: caldo, intenso; sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0% vol. di cui 14,0% svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; acidità volatile massima: 1,8 g/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino “Barco Reale di Carmignano”, “Rosato di Carmignano”, “Vin Santo di Carmignano” e “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Articolo 7 - Etichettatura

1 Alle denominazioni di origine controllata di cui all’articolo 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata ““Barco Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

4. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 8 - Recipienti

1. I vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” e “Rosato di Carmignano” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore ai 5 litri e di capacità non superiore a 0,750 litri per le tipologie Vin Santo.

2. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata si trova all’interno della piccola catena del Montalbano, che da Serravalle Pistoiese giunge a strapiombo sull’Arno a sud di Artimino, ed è costituita da un tratto di una ruga appenninica. Ha quindi un andamento Nord-Ovest-Sud-Est e il suo nucleo è di “macigno”, la nota formazione di arenarie gradate quarzoso-feldspatiche di età oligocenica. A tale formazione si sovrappone, per largo tratto nel versante che guarda Nord-Est, il complesso caotico delle argille scagliose costituito da scisti argillosi di vario colore inglobanti blocchi di calcari, arenarie e talora brecce ofiolitiche. Inoltre affiorano a Nord e a Sud di Carmignano, su vasta area, notevoli lembi di “alberese” (calcare marnoso biancastro a frattura concoide). La piccola catena non raggiunge quote elevate culminando con il Poggio al Ciliegio a 611 metri s.l.m. La morfologia alquanto aspra e rupestre dove dominano le arenarie si fa invece più dolce e ondulata dove prevalgono gli scisti argillosi e i calcari marnosi. Le incisioni dei torrenti sono tuttavia assai profonde e, di conseguenza, si sono formati dei lunghi costoloni con belle e aperte pendici. Tali costoloni si protendono in varie direzioni e separano le vallette che scendono dal Montalbano alla pianura pistoiese-fiorentina che giace a 40-50 metri s.l.m. ed è solcata dall’Ombrone pistoiese. Gran parte delle pendici a cui si accennava, oltre ad avere favorevole esposizione e giacitura, sono poste a quote relativamente modeste. Ben soleggiate, di rado superano i trecento metri. Questo favorisce un lungo periodo vegetativo della vite, permette di immagazzinare calore nel terreno e permette una maturazione regolare e completa delle uve nelle annate meno favorevoli. I suoli, che derivano dalle precedentemente menzionate formazioni geologiche, hanno caratteristiche assai diverse secondo il substrato, ma possiedono alcune proprietà comuni che risultano favorevoli ad un equilibrato sviluppo della vite. Sono terreni a libero drenaggio senza intasamenti o stagnazione idrica. Di conseguenza sono ben areati, caldi e permettono una buona e pronta ripresa vegetativa in primavera. I suoli che derivano dalle arenarie sono sciolti, franco-sabbiosi, subacidi e ben provvisti di potassio. I terreni che derivano dal complesso argilloso e dai calcari marnosi hanno tessitura fine, franco-argillosa o argillosa, ma la presenza di calcio e di ossidi di ferro favoriscono una buona aggregazione, di notevole stabilità. Di reazione neutra o subalcalina, a complesso di scambio quasi saturo, ben provvisti di calcio e discretamente di fosforo, hanno una buona capacità idrica di ritenuta e resistono quindi a prolungati periodi di siccità. L’apertura della collina di Carmignano sulla grande pianura Firenze-Pistoia favorisce l’insolazione e la ventilazione e la vicinanza dell’Appennino e i venti freschi, che spesso temperano le notti estive, determinano un’ottima escursione termica. La piovosità media annua è inferiore ai mille millimetri: è evidente qui l’influenza della catena dell’alto Appennino Emiliano-Pistoiese. La maggior parte delle precipitazioni si hanno in autunno ed in 6 inverno, ma tendenzialmente si ha un buon apporto idrico anche in estate e questo concorre ad una buona maturazione delle uve.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per antica e consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini “Barco Reale di Carmignano”, “Rosato di Carmignano” (noto tradizionalmente come “Vin Ruspo”) ed il Vin Santo di Carmignano anche nella tipologia “Occhio di Pernice”. Le pregevoli caratteristiche del vino prodotto nella zona del Carmignano sono note da lungo tempo. Già nel ‘300 Pietro Domenico Bartoloni, cronista, parla dei “vini di Carmignano e di Artimino che sono eccellenti”. Il Ricci nelle “Memorie storiche di Carmignano”, 1895, riferisce che Ser Lapo Mazzei acquistò l’8 dicembre 1396, per conto di Marco Datini, 15 soma di vino di Carmignano al prezzo di “un fiorino suggello” la soma (un prezzo pari a circa quattro volte quello dei vini maggiormente quotati a quel tempo). Il Redi (1673), nel famoso ditirambo, parla in termini molto lusinghieri del “Carmignano”, “ma se giara io prendo in mano di brillante Carmignano così grato in sen mi piove che ambrosia e nettar non invidio a Giove”. I vini di Carmignano si erano fatti un buon nome anche al di fuori dei confini, tanto che nel 1716 il Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici emise un bando per fissare in modo chiaro ed inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino di Carmignano” insieme a quelli di altri tre vini. Numerose altre testimonianze, successive al bando granducale, confermano il riconoscimento di particolari caratteri a questo vino e tali da distinguerlo nettamente da altri rinomati vini prodotti nelle varie zone della Toscana. Il Repetti (1833) afferma che il “Carmignano” è uno dei migliori e più rinomati vini della Toscana. L’Amati, nel suo “Dizionario geografico dell’Italia” (1870) raccomanda fra gli altri vini il Carmignano “squisito”. Il Cusmano (1889) nel “Dizionario metodico-alfabetico di viticoltura ed enologia” cita il Carmignano tra i vini migliori prodotti in Toscana. Il Palgiani (1891) nel “Supplemento alla VI edizione della “Enciclopedia Italiana” afferma, alla voce “Carmignano” “….tra il territorio bagnato dall’Arno e dall’Ombrone produce vini squisiti, dei migliori della Toscana”. L’elenco delle testimonianze potrebbe ancora continuare, ma quanto sopra richiamato ci sembra sufficiente per potere affermare che i vini praticamente prodotti nella zona delimitata dal Bando Granducale del 1716, hanno sempre avuto una fisionomia propria che li ha distinti, per le loro caratteristiche particolari, dagli altri eccellenti vini che si producono in Toscana. Esistono infatti delle particolari condizioni microambientali ed agronomiche che, agendo congiuntamente, imprimono ai vini prodotti nel territorio di Carmignano un carattere unico e riconoscibile. All’interno del presente disciplinare di produzione sono previste quattro tipologie di vino di seguito sinteticamente descritte. Il vino “Barco Reale di Carmignano” deve il suo nome alla riserva di caccia medicea (infatti “barco” significa “parco”) circondata da un muro che delimitava gran parte delle zone di produzione attuali. E’ una denominazione di origine controllata di ricaduta entrata in vigore qualche anno dopo a quella del Carmignano D.O.C.G. La resa per ettaro consentita è maggiore di quella consentita per il Carmignano DOCG (10 t/ha, mentre per il Carmignano DOCG è 8 t/ha) e non è previsto obbligatoriamente affinamento in legno (mentre per il Carmignano DOCG sono previsti almeno 8 mesi di affinamento in legno). E’ quindi un vino di alta qualità, ma non necessariamente così strutturato e generalmente con un contenuto alcolico un po’ inferiore conseguenza spesso di una scelta vendemmiale sia come tempi di raccolta, sia come selezione delle uve. Il Barco Reale è un fratello minore del Carmignano DOCG, ma minore per età, non un secondo vino dal punto di vista qualitativo: l’equilibrio e l’eleganza caratterizzano anche il Barco, che pure non viene affinato in legno o viene affinato per breve tempo e che è “di più rapida beva”. 7 Per il vino “Rosato di Carmignano” (tradizionalmente noto come “Vin Ruspo”) l’uvaggio è lo stesso del Barco Reale DOC e la resa per ettaro è la stessa (10 t/ha). E’ quindi qualcosa in più di un semplice rosato con la possibilità di durare anche più di un anno per quella “spina dorsale” che gli deriva dalla sua origine e per la sua buona alcolicità. Viene svinato e fatto fermentare lentamente, in modo da conservare gli aromi primari e il gusto delle uve e del vino giovane. Anche il “Vin Ruspo” è un vino di antica tradizione carmignanese e la sua storia è legata alla mezzadria locale. Infatti i mezzadri portavano l’uva nelle cantine di fattoria per poi dividere il vino dopo la fermentazione. L’uva veniva trasportata in un tino di legno e pigiata per farne entrare un quantitativo maggiore (la pigiatura completa e la diraspatura avveniva poi in cantina). Si formava così una parte del mosto in fondo al tino. L’ultimo viaggio della giornata sostava sull’aia dei poderi per essere portato in fattoria al mattino dopo. Era pratica comune per i mezzadri spillare uno o due damigiane dal tino prima del viaggio alla tinaia (da qui il nome “Vin Ruspo” o vino “ruspato” ovvero “rubato”). Col tempo questo piccolo furto divenne un diritto dei mezzadri. Il Vin Santo di Carmignano è anch’esso un vino di antica tradizione locale e viene prodotto prevalentemente da Trebbiano toscano, Malvasia bianca lunga e da altri vitigni complementari a bacca bianca, uve introdotte nel territorio Carmignanese da tantissimo tempo, alcune delle quali presenti nei famosissimi dipinti delle uve medicee ad opera di Bartolomeo Bimbi (1648-1729), conservati nella villa medicea di Poggio a Caiano. Il “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice” è prodotto prevalentemente a partire da uve rosse (principalmente il Sangiovese) e segue anch’esso tutti i processi di produzione del Vin Santo. Per la zona di Carmignano è stato un vino importantissimo fin dal secolo scorso. Alla fine dell’800 l’Occhio di Pernice delle cantine Niccolini veniva apprezzato ed esportato in tutto il mondo.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare i vini Barco Reale di Carmignano e Rosato di Carmignano presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, mentre al sapore all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dell’interazione vitigni/territorio. Il Vin Santo di Carmignano e il Vin Santo di Carmignano “Occhio di Pernice” sono vini dall’odore intenso, complesso e fine tipico dei vitigni a bacca bianca coltivati in questo territorio, mentre all’esame gusto-olfattivo si presentano equilibrati, persistenti e armonici. Tutti i vini di cui sopra si abbinano perfettamente con i prodotti della vasta e raffinata gastronomia e pasticceria Carmignanese-Pratese.

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La tipologia dei terreni rende il territorio di Carmignano particolarmente vocato per la coltivazione della vite; il clima si diversifica da quello delle zone limitrofe per una maggiore abbondanza delle precipitazioni estive. Inoltre, l’intera area di produzione del Carmignano presenta una notevole luminosità per effetto dell’orientamento delle pendici e della presenza dell’ampia pianura su cui si affaccia. Le formazioni montuose contribuiscono a creare questo particolare ambiente climatico. Tutti questi fattori concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. 8 La qualità e le peculiari caratteristiche dei vini di Carmignano sono la diretta conseguenza dell’antica storia vitivinicola del territorio, che risale al tempo degli Etruschi ed attestata da numerosi documenti, e della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e ambientali. Significativo è il bando decretato nel 1716 dal Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici per fissare in modo chiaro e inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino Carmignano”. Il territorio del Carmignano permette una maturazione precoce delle uve che facilita la costanza qualitativa in tutte le annate. Il lungo periodo vegetativo, le elevate escursioni termiche, la ventilazione dei pendii, le precipitazioni ben distribuite anche nel periodo estivo hanno permesso di perfezionare, nel corso dei secoli, una serie di pratiche agronomiche ed enologiche volte alla produzione di vini che si distinguono per la loro tipicità, eleganza ed armonia.

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Toscana Certificazione Agroalimentare Srl Viale Belfiore 9 – 50144 Firenze Tel: 055.368850 Fax: 055.330368 e-mail: info@tca-srl.org sito web: www.tca-srl.org La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la denominazione “Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice” è Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l., in sigla TCA srl. TCA svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto secondo lo schema previsto dal Decreto 2 novembre 2010 (Allegato 3), di applicazione del Decreto legislativo n. 61/2010. Ai sensi della normativa vigente, TCA assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano dei controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite. Inoltre TCA svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri di intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi, imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli. Nell’allegato 4 viene riportato il piano delle verifiche e dei controlli per la denominazione di origine controllata dei vini “Barco Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice”.

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali