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Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995 Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006 Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 56 - 09.03.2010 Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Approvato con DM 08.10.2010 GU 252-27.10.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Illustro di seguito le prime previsioni dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani sulla produzione 2018 valide sino a fine ottobre, periodo in cui presenterà i dati definitivi. Come di consueto le nostre previsioni quantitative e qualitative vengono formulate non prima che almeno il 10-20% della produzione sia stata conferita. Al 31 agosto è stato raccolto circa il 15% dell’uva.
Approvato con DPR 13.01.1972 G.U. 84 - 29.03.1972 Modificato con DPR 13.10.1982 G.U. 68 - 10.03.1983 Modificato con DM 20.12.1990 G.U. 03 - 04.01.1991 Modificato con DM 07.01.1998 G.U. 24 - 30.01.1998 Modificato con DM 05.07.2011 G.U. 176 - 30.07.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Approvato con DPR 09.02.1983 GU n. 264 - 29.09.1983 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 23.10.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Approvato con DPR 03.03.1966 G.U. 119 - 16.05.1966
Approvato con DPR 19.05.1971 GU n. 187 - 24.07.1971 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 23.10.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 - Denominazione e vini La denominazione di origine controllata “Matino” è riservata ai vini rosato e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.